Tossicodipendenza non basta per la continuazione in sede esecutiva (Cass. pen. Sez. I n. 25467 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in sede esecutiva, la condizione di tossicodipendenza del condannato non configura autonomamente il medesimo disegno criminoso. A seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo per i reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano le altre condizioni elaborate dalla giurisprudenza. Esso costituisce, dunque, un fattore ulteriore e concorrente, non esclusivo, dell’accertamento, e non può essere valorizzato quale surrogato della prova dell’originaria programmazione unitaria. La condizione soggettiva deve essere documentalmente accertata e posta in relazione, con argomenti specifici, alla commissione dei singoli reati.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati giudicati con nove sentenze. Il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza, unificando i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 2, 3, 4 e 8, trattandosi di fatti omogenei — tentato furto e ricettazione — commessi in luoghi limitrofi e in un breve arco temporale, tra il 16 maggio 2017 e il 4 settembre 2017.
Respingeva nel resto l’istanza, escludendo l’unificazione dei fatti giudicati con le ulteriori sentenze, in quanto eterogenei, commessi a più di un anno di distanza l’uno dall’altro e privi di elementi sintomatici dell’unitarietà dell’ideazione criminosa, neanche con riguardo al dedotto stato di tossicodipendenza, non documentalmente accertato. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi primo e terzo, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente infondati. La censura muove dal presupposto che il giudice dell’esecuzione abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento a una sentenza del 2022, ma tale presupposto non trova riscontro negli atti.
Dall’esame dell’istanza originaria emerge, infatti, che la richiesta riguardava soltanto le nove sentenze specificamente indicate nell’elenco contenuto nell’atto difensivo, corrispondenti a quelle sulle quali il Tribunale ha effettivamente provveduto. La sentenza non menzionata nell’elenco, pur materialmente allegata al fascicolo, non vale a surrogare una domanda che, nei suoi elementi essenziali, non sia stata proposta. Non è dunque configurabile alcuna omessa pronuncia, avendo il giudice dell’esecuzione deciso sull’intero perimetro della domanda devolutagli.
La Corte ritiene inoltre irrilevante l’errore materiale in cui è incorso il Tribunale nell’indicare, con riferimento a una delle sentenze, la data del 4 aprile 2022 anziché quella del 28 ottobre 2022. L’inesattezza ha riguardato esclusivamente la data di emissione della decisione, non il numero di registro né i reati oggetto della pronuncia, concernenti violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si tratta di un’inaccuratezza meramente materiale, non idonea a incidere sulla correttezza del percorso argomentativo.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato, poiché si risolve in una lettura parziale e meramente confutativa della motivazione. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la convergenza di plurimi indici sintomatici del medesimo disegno criminoso per i reati unificati — omogeneità delle condotte, contiguità dei luoghi, concentrazione temporale — ed ha escluso l’estensione del vincolo al fatto commesso il 28 giugno 2018, in ragione della maggiore distanza cronologica e della carenza di ulteriori elementi indicativi di una preventiva unitaria deliberazione. La censura non evidenzia alcuna contraddizione manifesta, ma sollecita una diversa ponderazione degli stessi elementi di fatto, estranea al sindacato di legittimità.
Infine, il richiamo allo stato di tossicodipendenza non conduce a diversa conclusione. La modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un diverso concetto di continuazione per i soggetti tossicodipendenti, restando necessaria, anche per tale categoria di autori, la dimostrazione che i reati siano avvinti da un medesimo disegno criminoso. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che lo stato di tossicodipendenza non risultava documentalmente accertato e tale affermazione non è censurata dal ricorso, che sul punto incorre nel vizio di aspecificità. In ogni caso, la dedotta condizione soggettiva non è stata posta in relazione, con argomenti specifici, alla commissione dei singoli reati.
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Nota della Redazione
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