Sequestro preventivo tributario, ricorso generico e periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 24167 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È pertanto inammissibile, per genericità, il motivo che si limiti a negare la sussistenza del fumus commissi delicti senza confrontarsi con gli elementi valorizzati dal giudice del riesame. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, escludendosi ogni automatismo decisorio collegato alla mera obbligatorietà della confisca.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri disponeva, con decreto del 17 novembre 2025, il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni, somme di denaro e valori mobiliari costituenti profitto dei delitti di cui agli art. 2 e art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestati alla legale rappresentante di una società operante nel settore dei servizi di informazione e del commercio di orologi e gioielleria.
Investito del riesame, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 febbraio 2026, annullava il provvedimento limitatamente ai delitti contestati ai capi 22, 25, 28 e 31 e, nel resto, lo confermava. La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al fumus dei reati di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele e omessa motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità. Nei confronti delle ordinanze cautelari reali il ricorso è ammesso, per costante insegnamento richiamato dal Collegio, solo per violazione di legge, nella quale rientrano i vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Il riferimento è al consolidato orientamento di Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, in termini conformi a Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 e Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013.
Su questa base il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per genericità. La difesa, a fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame, aveva riproposto le censure già svolte in quella sede, incentrate sull’assunto che dalla qualifica di società cartiere ed evasori totali attribuita ai fornitori non potesse automaticamente desumersi la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate.
La Corte rileva che i giudici di merito non si erano affidati a quell’automatismo. Essi avevano valorizzato una pluralità di elementi: la costituzione recente o la breve durata delle società fornitrici, l’operatività in settori merceologici diversi, la comune assistenza contabile, l’assenza di una sede adeguata al volume d’affari, la mancanza di insegne e di utenze, la presenza di legali rappresentanti ignari dell’attività, i prelievi di contante e l’emissione di assegni a favore degli stessi soggetti. Tali riscontri, opportunamente valorizzati, rendono la censura difensiva apodittica: alcuna violazione di legge è ravvisabile.
Quanto al terzo motivo, relativo al periculum in mora, la Corte richiama il principio per cui il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 esige pur sempre una motivazione sul pericolo di dispersione, non potendosi collegare la pericolosità alla sola obbligatorietà della confisca (vengono citate Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022 e Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, nonché, sul punto, Sez. U n. 36959 del 24/06/2021). Nel caso concreto il Tribunale ha indicato elementi concreti e attuali, quali le numerose segnalazioni per operazioni sospette, l’assenza di cassa e magazzino, i saldi negativi dei conti correnti e l’assenza di beni. Anche questo motivo è quindi inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
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Nota della Redazione
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