Note di variazione Iva ammesse entro un anno se risoluzione da accordo (Cass. civ. Sez. V n. 17483 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione Iva, la nota di variazione in diminuzione prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 è soggetta a termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione. Quando la variazione consegue a risoluzione o ad altri eventi indicati dal secondo comma, il diritto alla detrazione non incontra limiti temporali. Se invece l’evento si verifica in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti, il terzo comma esclude l’efficacia della variazione e dichiara inapplicabile la disposizione del secondo comma: la nota è allora efficace solo se emessa entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile. L’accertamento sulla causa della risoluzione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi di motivazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di una società per infedele dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2006. La pretesa nasceva da un appalto stipulato nel dicembre 2004 per la realizzazione di un complesso alberghiero. L’appaltatrice aveva emesso fattura con Iva, ma il rapporto contrattuale si era poi sciolto per concordato consensuale, a causa dell’impossibilità di completare l’opera nei tempi utili per un finanziamento pubblico. L’appaltatrice emetteva quindi una nota di credito nell’agosto 2006.

La società contribuente, pur avendo registrato la nota riducendo il credito Iva per il 2006, non aveva operato le variazioni in diminuzione corrispondenti. L’impugnazione era rigettata in primo grado. La Commissione tributaria regionale riformava però la decisione limitatamente alla ripresa per la nota di credito, ritenendola emessa tardivamente. L’Agenzia ricorreva allora per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo la natura indebita della nota di credito e l’inapplicabilità del limite temporale annuale quando il mancato pagamento deriva da fatti riconducibili alla mancata effettuazione della prestazione.

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto, la doglianza non si rapporta alla statuizione del giudice di merito, che non ha affermato che l’operazione fosse irrealizzata, ma si è limitato ad applicare la disciplina dell’art. 26 in ragione dell’evento sopravvenuto. La Corte esclude inoltre, trattandosi di profilo non dedotto, che l’operazione fosse oggettivamente inesistente o fraudolenta.

In secondo luogo, il motivo contrasta frontalmente con l’accertamento della CTR, secondo cui la risoluzione del rapporto derivava da un sopravvenuto accordo tra le parti. In tal caso la nota è idonea a esplicare i suoi effetti, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, purché emessa entro un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile. Nel caso concreto erano trascorsi venti mesi.

La Corte ricostruisce la disciplina: le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente entro termini differenziati. Il secondo comma prevede il diritto alla variazione, senza limiti temporali, nei casi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, o per abbuoni e sconti contrattuali. Il terzo comma esclude però l’efficacia di tale variazione quando gli eventi si verificano in dipendenza di un accordo sopravvenuto. Il motivo è inoltre carente per specificità, non avendo precisato dove e quando la questione fu dedotta.

Il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c. per aver la CTR attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale di assoluzione. Anche questo motivo è inammissibile: il passaggio costituisce mera argomentazione e non capo autonomo della sentenza. La CTR, in ogni caso, ha valutato la statuizione penale solo in via ulteriore, a integrazione delle autonome conclusioni raggiunte dall’esame degli atti.

Il ricorso è dunque rigettato, con regolazione delle spese per soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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