Delega di firma sull’avviso di accertamento: basta la qualifica del delegato (Cass. civ. Sez. V n. 17480 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Essa realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Ne consegue che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato: è sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato, che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. L’Amministrazione può produrre in giudizio la delega, l’ordine di servizio o l’organigramma per assolvere all’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato il proprio appello. La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di una verifica della Guardia di finanza, aveva contestato a una società sportiva dilettantistica in liquidazione un maggiore reddito d’impresa, per il periodo d’imposta 2007, ai fini Ires, Irap e Iva.
Il giudice di appello aveva confermato la nullità dell’atto impositivo per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, rilevando che i due atti di delega prodotti non erano regolari, mancando in entrambi l’individuazione nominativa del soggetto delegato. La società contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce la natura dell’atto di delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, distinguendo nettamente tra delega di firma e delega di funzioni. Nel primo caso il conferimento realizza un semplice decentramento burocratico interno all’ufficio, privo di rilevanza esterna: l’atto resta imputabile all’organo delegante e la spendita del potere impositivo non si trasferisce in capo al delegato.
Da questa qualificazione la Corte trae la conseguenza operativa decisiva. Poiché la delega di firma opera sul piano organizzativo interno, la sua attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza che sia necessaria l’indicazione nominativa del delegato. È sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, elemento che consente la successiva verifica della corrispondenza tra il sottoscrittore e il destinatario della delega.
La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato della propria Sezione: Cass. sez. 5, n. 3292 del 2024, Cass. n. 11013 del 2019, Cass. n. 28850 del 2019 e Cass. n. 26397 del 2020. Ribadisce inoltre che l’Amministrazione può produrre in giudizio la delega, l’ordine di servizio o l’organigramma per assolvere al proprio onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, secondo Cass. sez. 5, n. 2567 del 2024, Cass. sez. 5, n. 1019 del 2024 e Cass. Sez. 5 n. 27871 del 2018.
Il giudice di appello non ha fatto buon governo di tali principi. Nel confermare la nullità dell’avviso per difetto di delega, la CTR ha valorizzato l’assenza dell’indicazione nominativa del delegato come vizio dell’atto. Ma proprio tale mancanza — osserva la Corte — non integra un difetto di delega, stante la natura di delega di firma. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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