Notifica ex art. 140 c.p.c.: sufficienza dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 782 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità della notificazione eseguita secondo il rito degli irreperibili relativi di cui all’art. 140 c.p.c., è sufficiente che l’agente della riscossione produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo necessaria la prova dell’avvenuta concreta ricezione dell’atto da parte del destinatario. L’errore del messo notificatore che attesti nella relata il destinatario come «trasferito», anziché «momentaneamente assente», non incide sulla validità della notifica ove risulti accertato che l’indirizzo di residenza era effettivamente quello presso cui si è proceduto. La mancata sottoscrizione degli avvisi di ricevimento da parte del destinatario trova spiegazione nella sua temporanea assenza e non inficia la regolarità della notifica. Quanto alla copia degli avvisi di ricevimento autenticata dall’agente della riscossione, privo del relativo potere, essa va valutata come copia semplice ex art. 2719 c.c., conservando piena efficacia probatoria fino al disconoscimento formale, specifico e tempestivo ex artt. 214 e 215 c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, notificatogli dall’agente della riscossione per somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento presupposte ed eccependo la prescrizione e la decadenza dal diritto alla riscossione.
La Commissione accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’atto limitatamente alla tassa di circolazione, estinta per intervenuta prescrizione triennale. La decisione era confermata in appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la circostanza, riferita dall’agente della riscossione nel controricorso, secondo cui alcune cartelle sarebbero state automaticamente annullate ex art. 1, comma 222, della legge n. 197 del 2022 e altre avrebbero formato oggetto di sgravio. Il dato non è apprezzabile ai fini di una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, in mancanza di idoneo supporto documentale.
Con il primo motivo il ricorrente censura la validità della notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c., per l’attestazione del messo che lo indicava come «trasferito» e per l’assenza di sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. I giudici di merito hanno accertato che il messo, pur usando un’espressione erronea, aveva regolarmente eseguito la notifica mediante deposito degli atti presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa.
La Corte ribadisce che, ai fini della validità della notifica, è sufficiente produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata prevista dalla norma, dimostrando che l’atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza che occorra la materiale consegna. Richiama sul punto Cass. n. 19441 del 2024 e Cass. n. 31982 del 2023. Priva di interesse è la doglianza per non essere ricorsi al rito degli irreperibili assoluti, meno garantistico per il destinatario. Quanto all’assenza di sottoscrizioni, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto gli atti richiamati.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non cogliendo la ratio decidendi. I giudici di merito non hanno dichiarato inammissibile la questione, ma hanno affermato che l’autenticazione dell’agente della riscossione è tamquam non esset: la copia va valutata come copia semplice ex art. 2719 c.c., conservando piena efficacia probatoria fino al disconoscimento formale ex artt. 214 e 215 c.p.c., nella specie tardivo e generico. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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