Notifica dell’appello tardiva per il rinvio d’ufficio dell’udienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16679 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza di trattazione disposto dalla Corte d’Appello con provvedimento adottato fuori udienza, i termini di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione vanno verificati con riferimento alla nuova udienza e non a quella originaria mai celebrata. La notifica effettuata senza il rispetto del termine dei 25 giorni a comparire è nulla, e la nullità non è sanata dalla successiva costituzione dell’appellato: il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica. Il gravame non può invece essere dichiarato improcedibile quando l’appellante abbia notificato nel rispetto dei termini con riferimento all’udienza successivamente fissata.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una azienda sanitaria locale in qualità di collaboratore professionale sanitario – infermiere, inquadrato in categoria D, posizione economica D3, aveva agito davanti al Tribunale di Napoli per ottenere il riconoscimento dell’indennità di coordinamento prevista dall’art. 10 del CCNL del comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001, per aver svolto di fatto le relative funzioni. Il primo giudice aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, l’aveva accolta, ritenendo sufficiente la traccia documentale del conferimento delle funzioni, proveniente da chi aveva il potere di conformare la prestazione, e riscontrandola nel provvedimento con cui il lavoratore era stato nominato referente per l’organizzazione e la gestione dei processi infermieristici.
La ASL ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, articolati tra profili processuali e profili di merito. Il lavoratore non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale dichiarato improcedibile l’appello, sul presupposto che l’allora appellante non avesse notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza. Il Collegio richiama il proprio orientamento (Cass. n. 16517/2016, già Cass. n. 12388/1999), secondo cui, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza disposto prima della sua apertura, ove l’appellante abbia notificato nel rispetto dei termini con riferimento alla nuova udienza e l’appellato non si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile: il giudice deve valutare l’incidenza del comportamento dell’appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso concreto, fissata l’udienza di discussione del 21 maggio 2020, era stato disposto fuori udienza, ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, il rinvio all’udienza del 4 marzo 2021, poi svolta mediante trattazione scritta. La notifica dell’atto di appello era avvenuta il 16 febbraio 2021. Rileva, dunque, l’udienza del 4 marzo 2021 e non quella precedente, mai celebrata. I primi due motivi sono pertanto infondati.
È invece fondato il terzo motivo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 435, comma 3, e 291 cod. proc. civ. La Corte territoriale ha proceduto in difetto della regolare costituzione del contraddittorio, per la nullità della notifica effettuata in vista della nuova udienza senza il rispetto del termine dei 25 giorni a comparire: la notifica è del 16 febbraio 2021, mentre l’udienza era fissata al 4 marzo 2021.
Tale nullità non è sanata dalla successiva costituzione della ASL, allora appellata. Il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica. Da qui l’accoglimento del terzo motivo, l’assorbimento del quarto e del quinto, relativi al merito, e il rigetto del primo e del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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