Notifica dell’appello tributario in busta chiusa mera irregolarità (Cass. civ. Sez. V n. 26540 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La spedizione a mezzo posta dell’atto di appello nel processo tributario in busta chiusa, anziché in plico senza busta ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 546/1992, integra una mera irregolarità e non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, quando il destinatario non contesti il contenuto della busta né la sua riferibilità alla parte. La regola secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto trova applicazione anche in tale ipotesi, in assenza di contestazioni sull’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato. Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità: è inammissibile la critica che compendi una molteplicità di profili tra loro confusi o che miri a una rivalutazione del materiale probatorio.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate accertava maggiori imposte Ires, Irpef, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno di imposta 2007. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione e riteneva che l’ente, a differenza di quanto previsto dallo statuto, perseguisse fini di lucro e mancasse di democraticità, in violazione dell’art. 148, comma 8, del TUIR, con conseguente perdita delle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui l’Agenzia delle entrate replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, per essere la notifica eseguita con plico in busta chiusa anziché nelle forme dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto il motivo affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Sotto il primo profilo, la doglianza compendiava un coacervo di paradigmi di censura che spaziavano dalla violazione di legge al vizio motivazionale. Il principio delle Sezioni Unite n. 9100/2015 ammette che un motivo articolato in più profili non sia di per sé inammissibile, purché la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze e il loro esame separato. Nel caso concreto tale condizione non ricorreva, perché il ricorso non consentiva di enucleare le censure.
La Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale la Corte non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione. Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, riconducendosi alle categorie dell’art. 360 cod. proc. civ.; è quindi inammissibile la critica generica formulata sotto una molteplicità di profili confusi e non collegabili ad alcuna fattispecie di vizio.
Quanto al profilo motivazionale, la Corte ha osservato che l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, ha riformato l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con applicazione alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012. Poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 12 febbraio 2016, il vizio motivazionale doveva essere dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, e non più come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo che non aveva tenuto conto del mutato quadro normativo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014.
Nel merito la doglianza era comunque infondata. La Corte ha dato continuità alla giurisprudenza espressa dalla ordinanza n. 31196 del 2024, secondo cui la spedizione dell’atto d’appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte. La regola dell’art. 20 del d.lgs. n. 546/1992, per cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di spedizione, è applicabile anche alla spedizione in busta chiusa: la prescrizione dell’invio è volta a conferire certezza sull’individuazione dell’atto notificato. Era dunque logica la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto ammissibile l’appello.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché configuravano una mera riproposizione di elementi di fatto di cui si chiedeva una nuova valutazione, con richiesta di riesame del merito estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato Cass. n. 25332 del 2014 e Cass. n. 36881 del 2021 sull’eterogeneità delle censure. Anche il quarto motivo, relativo alle ritenute alla fonte e all’art. 69 del TUIR, è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con l’accertamento in fatto della Commissione regionale e per la violazione del requisito di specificità, con sanzione ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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