Inammissibile il ricorso per cassazione privo dell’esposizione del fatto processuale (Cass. civ. Sez. III n. 26538 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione del fatto sostanziale e del fatto processuale è sommamente generica ed assertiva, sì da non consentire alla Corte di legittimità di avere chiara e completa cognizione della vicenda che ha originato la controversia e delle ragioni delle censure. I requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. impongono al ricorrente di selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, offrendo una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria. L’inosservanza di tali doveri conduce alla declaratoria di inammissibilità quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata. La procura speciale attestata conforme all’originale e contenuta nella relata di notifica sottoscritta digitalmente è valida, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa del cartaceo originario.
Il Fatto
Il giudizio trae origine da un ricorso proposto ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ. dal dante causa delle controricorrenti, il quale chiedeva il rilascio di un immobile, deducendo la cessazione di un contratto di comodato gratuito. I resistenti eccepivano la simulazione del contratto di compravendita e assumevano che il bene, già posseduto dal 1990, fosse di proprietà di una società intervenuta volontariamente in giudizio.
Il Tribunale di Pescara rigettava il ricorso e dichiarava l’inammissibilità delle domande dell’intervenuta. La Corte d’Appello di L’Aquila accoglieva l’appello principale degli eredi, rigettava quello incidentale dei coniugi e ordinava il rilascio dell’immobile. Propongono ricorso per cassazione i coniugi e la società, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, sollevata dalle controricorrenti. L’eccezione è respinta: dall’esame degli atti risulta che l’attestazione di conformità, pur sottoscritta con firma autografa, è contenuta nella relata di notifica sottoscritta digitalmente, circostanza che conferisce prova dell’autenticità e della provenienza dell’atto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, la Corte conferma la validità della procura così confezionata.
In via ulteriormente preliminare il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per assoluta insufficienza del requisito di esposizione del fatto, dell’iter processuale e del percorso logico-giuridico della sentenza impugnata. Mancano del tutto le indicazioni sulle ragioni della decisione di primo grado, dell’appello principale e di quello incidentale, né sono individuate le domande riconvenzionali che si assumono rigettate.
La Corte richiama il principio per cui l’osservanza dei requisiti di contenuto-forma degli artt. 366, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. impone una concisa rappresentazione della vicenda giudiziaria. La valutazione di inammissibilità non esprime un formalismo fine a sé stesso, ma il rispetto di una previsione legislativa che assicura uno standard di redazione degli atti, riconducibile al principio di specificità del gravame calato nel giudizio a critica vincolata.
Anche il ricorso proposto dalla società intervenuta è inammissibile: non essendo stata la sentenza impugnata emessa nei suoi confronti, la sua situazione processuale risulta definita dalla sentenza di prime cure, non censurata in appello. Quanto ai singoli motivi, esaminati ad abundantiam, il Collegio li dichiara tutti inammissibili per genericità e per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., risolvendosi in sollecitazioni a un riesame del fatto estraneo al sindacato di legittimità. La Corte richiama infine il principio secondo cui, se il bene è già nella disponibilità del comodatario, alla consegna va equiparato il mutamento del titolo della detenzione.
Nota della Redazione
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