Notifica ex art. 140 c.p.c. e prova della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 7671 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la regolarità del procedimento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che è parte integrante della relazione di notifica. Tale prova è necessaria anche per le notifiche effettuate prima della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo alla ricezione, proprio presso il comune di residenza e la casa di abitazione del destinatario, legittima la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. senza ulteriori ricerche, salva l’ipotesi in cui il notificatore abbia motivo di ritenere avvenuto il trasferimento. La formazione di un giudicato interno sulla legittimazione ad agire preclude la riproposizione della questione e il rilievo d’ufficio dell’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021.
Il Fatto
La contribuente impugna l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento ai fini Iva per l’anno di imposta 2008. La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso, ritenendo la cartella regolarmente notificata ex art. 140 cod. proc. civ. e il ricorso tardivo.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigetta l’appello della contribuente. Questa propone ricorso per cassazione con due motivi: il primo denuncia la violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. e la conseguente decadenza; il secondo censura la condanna alle spese. L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di formazione del giudicato interno sulla legittimazione ad agire della contribuente. Dalla sentenza di primo grado emerge che il giudice aveva espressamente affermato l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e rigettato il ricorso per tardività, senza che tale capo fosse investito dall’appello. Si forma così un giudicato interno che preclude la riproposizione della questione e il rilievo d’ufficio dell’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo alla ricezione, proprio presso il comune di residenza e la casa di abitazione del destinatario, legittima la notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. senza necessità di ulteriori ricerche in altri luoghi, poiché la certezza del collegamento tra luogo e soggetto fonda la presunzione di conoscenza. Solo l’ipotesi di sospetto trasferimento richiede ricerche ulteriori. Richiama sul punto Cass. n. 2919 del 2007 e Sez. V n. 24033 del 2018.
La Corte ribadisce poi che, per le notifiche ex art. 140 cod. proc. civ. effettuate prima della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive. L’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica e consente di verificare che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Richiama Cass. n. 10519 del 2019 e Cass. n. 33525 del 2019.
Nella specie, la Corte d’appello si è attenuta a tali principi: ha accertato il tentativo di consegna, le ricerche anagrafiche, il deposito presso la casa comunale e la spedizione della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza, con l’avviso di ricevimento versato in atti. L’infondatezza del primo motivo assorbe il secondo. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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