Revocazione per errore di fatto inammissibile se verte su punto controverso (Cass. civ. Sez. V n. 14731 del 01.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che può costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato. Esso non può consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poiché in tal caso si versa nell’errore di giudizio, non deducibile in revocazione. L’errore revocatorio deve inoltre avere carattere decisivo e cadere su un punto non controverso tra le parti; ove la censura investa il tema stesso che ha costituito oggetto di dibattito, il motivo è inammissibile. La tardività della costituzione del controricorrente non impedisce la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per l’attività difensiva svolta con la partecipazione alla discussione orale.

Il Fatto

La controversia riguarda l’accertamento ICI per l’anno 2009. Con sentenza n. 25248/2019, depositata il 9 ottobre 2019 e non notificata, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria regionale, ritenendo l’area edificabile in base allo strumento urbanistico generale e la base imponibile adeguata a tale qualificazione.

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, notificato il 9 giugno 2020, articolando due motivi di errore di fatto e un’istanza di correzione di errore materiale. Il Comune ha resistito con controricorso, notificato il 17 luglio 2020.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, richiamando i principi consolidati in materia. L’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., configura l’errore revocatorio come errore meramente percettivo, di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, che non richiede argomentazioni induttive né indagini ermeneutiche. Non costituisce errore revocatorio l’interpretazione e la valutazione degli atti di causa.

Su queste basi il primo motivo è dichiarato palesemente inammissibile: la contestazione concerne la potenzialità edificatoria dell’area, tema che aveva costituito l’oggetto precipuo della controversia e del ricorso per cassazione, con dedotta violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005. L’errore revocatorio, per definizione, non può cadere sul punto controverso tra le parti.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Il nucleo della censura risiede nella dedotta errata interpretazione del senso delle eccezioni svolte dal contribuente in ordine all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e all’assenza di transazioni commerciali. Si tratta di valutazione conseguente a un preteso errato scrutinio delle risultanze processuali, ipotesi estranea all’errore revocatorio. La Corte richiama sul punto la propria precedente ordinanza n. 32662/2023, che aveva già deciso il medesimo ricorso.

Quanto all’istanza di correzione, il supposto errore sulle spese non è ascrivibile a una svista materiale. La liquidazione delle spese è stata operata in applicazione del principio per cui la tardività del controricorso non impedisce la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese per l’attività difensiva svolta con la partecipazione alla discussione orale. È respinta anche la dedotta duplicazione, essendo le spese riferite al giudizio deciso con la sentenza oggetto di revocazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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