Prova de minimis mediante autocertificazione nel rimborso Sisma Sicilia (Cass. civ. Sez. V n. 3455 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso d’imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al Sisma Sicilia 1990, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato e, dunque, fino al 31 maggio 2017, è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente. L’art. 6, § 2, del regolamento UE/1407/13 prevede espressamente l’autocertificazione come rimedio temporaneo in attesa dell’istituzione del registro nazionale, donde la sua ammissione in deroga al regime istruttorio generale del processo tributario. La dichiarazione, resa nelle forme del d.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità penale, può essere presentata anche in momento successivo alla domanda di rimborso e trova ingresso nel processo tributario, non essendo equiparabile alla prova scritta vietata dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
I contribuenti chiedevano il rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, in forza della disciplina speciale connessa al Sisma Sicilia. L’Agenzia delle entrate manteneva il silenzio rifiuto sull’istanza. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, dichiarava la spettanza del rimborso.
Il giudice di appello verificava la compatibilità del diritto con la decisione della Commissione europea e la ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis, dando rilievo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata dal contribuente, con salvezza dei controlli dell’Agenzia. Contro tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva l’assenza di procura alle liti e la violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 546/1992. La Corte lo rigetta: la documentazione richiamata dai controricorrenti è esaminabile direttamente, stante la natura processuale del vizio dedotto, e conferma la regolarità del mandato.
Il secondo motivo censurava il rinvio alla fase esecutiva della valutazione sull’applicabilità del regolamento de minimis, materia spettante al giudice della cognizione. Il motivo è infondato: la Commissione regionale non ha derogato a tale compito, avendo anzi dichiarato nel dispositivo il diritto al rimborso; il richiamo ai controlli attiene alle conseguenze proprie della dichiarazione mendace.
Il terzo motivo investe il cuore della decisione. La difesa erariale deduce violazione del d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., censurando il rilievo dato all’autocertificazione del contribuente, priva di sottoscrizione e di copia del documento di identità. La Corte dichiara il motivo non fondato in punto di diritto, richiamando il principio di Cass. n. 34530/2024. In via di massima, l’efficacia probatoria dell’autodichiarazione è esclusa in sede giurisdizionale, trovando uno specifico ostacolo nell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, che vieta l’ingresso di mezzi di prova assimilabili al giuramento.
Tale linea non è però superata in materia di aiuti di Stato: l’art. 6, § 2, del regolamento UE/1407/13 prevede l’autocertificazione come rimedio temporaneo in attesa del registro nazionale, operativo dal maggio 2017. Nel periodo precedente, l’autodichiarazione è forma probatoria consentita per dimostrare il fatto negativo di non aver superato i limiti quantitativi e temporali, purché gli aiuti restino de minimis. La dichiarazione, resa con le forme del d.P.R. n. 445/2000, può intervenire anche dopo la domanda di rimborso e trova ingresso nel processo tributario, in forza di norma speciale di derivazione comunitaria successiva alla norma generale.
La Corte richiama il precedente sulla Convenzione Italia-Giappone, ove l’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 consente l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive in applicazione di convenzioni internazionali. L’autocertificazione con assunzione di responsabilità penale è modalità di chiusura del sistema, non essendovi altro mezzo per provare il fatto negativo, specie dopo il termine di conservazione delle scritture contabili. La questione della sottoscrizione attiene al merito e risulta dedotta in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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