Notifica atti impositivi e scissione effetti per il notificante (Cass. civ. Sez. V n. 30217 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, non ostandovi né la natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla notificazione. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica dell’atto, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui il Comune ha intimato al contribuente il pagamento dell’ICI per l’anno 2012. La questione centrale riguarda la pretesa decadenza o prescrizione dell’esercizio del potere impositivo.
La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado ha confermato la pronuncia, escludendo la decadenza in forza del principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario. Il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che l’atto era stato preso in carico dall’Ufficio postale in data 17.12.2017, giusta elenco nominativo allegato dall’Ufficio. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’ente impositore non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
In via preliminare la Corte osserva che il ricorso è tempestivamente notificato. La sentenza impugnata, depositata il 2 gennaio 2024, non è stata notificata; la notifica del ricorso, effettuata a mezzo pec e accettata il 2 luglio 2024, rispetta il termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito il motivo è infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione. A ciò non osta né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne deriva che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. U., n. 40543/2021, dichiarando di non avere ragioni per discostarsene.
Applicando tale orientamento al caso concreto, l’atto da notificare è stato preso in carico dall’Ufficio postale in data 17.12.2017, dunque entro il termine di legge di cinque anni, posto che il tributo è relativo all’anno 2012. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.