Notifica degli atti tributari nel domicilio fiscale e nullità della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 28861 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel domicilio fiscale del destinatario, che per le persone fisiche coincide con il Comune di iscrizione anagrafica, salvo il caso di consegna in mani proprie. La consegna dell’atto a persona addetta alla ricezione presso lo studio professionale del destinatario, in luogo diverso dalla residenza anagrafica, è nulla ove il notificante non provi una diversa elezione di domicilio. La nullità della notifica dell’avviso di liquidazione si propaga alla cartella esattoriale che ne costituisce atto consequenziale, in applicazione del principio di derivazione procedimentale.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella esattoriale relativa all’imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale di Roma respinge il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio conferma la decisione con sentenza depositata il 4.04.2023.
Il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla nullità della notificazione degli avvisi di liquidazione prodromici. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate riscossione resta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, per avere i giudici d’appello ritenuto valida la notifica eseguita presso lo studio professionale anziché nel Comune di residenza anagrafica, senza invio della raccomandata informativa. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 138 e 139 c.p.c. per omesso rilievo della nullità delle notifiche eseguite direttamente presso la sede professionale.
La Corte esamina congiuntamente le doglianze, strettamente connesse, e le ritiene fondate nei limiti indicati. Il criterio di riferimento è quello del domicilio fiscale, individuato dall’art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 — norma applicabile a tutti gli atti tributari, richiamando Cass. n. 2380/2024 — nel Comune di residenza anagrafica. La validità della notificazione postula la corretta individuazione del luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, come affermato da Cass. n. 8252/2024, che richiama Cass. nn. 7041/2020 e 11077/2002.
La certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto è raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune a entrambi e nel quale si presuma che abbiano incontri quotidiani. Ne deriva la nullità della notificazione quando dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti che l’atto è stato consegnato a una di tali persone in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma, secondo Cass. n. 24681/2018.
A conferma, l’art. 60, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 600/1973 stabilisce che la notificazione deve avvenire nel domicilio fiscale del destinatario, salvo il caso di consegna in mani proprie. Applicando tali principi, la Corte giudica erronea la pronuncia impugnata, che ha ritenuto valida la notifica eseguita mediante consegna a persona addetta alla ricezione presso lo studio professionale in Roma, anziché in Tivoli, luogo di residenza anagrafica e dunque domicilio fiscale, in mancanza di prova di una diversa elezione di domicilio.
Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza cassata. La causa è decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo: la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione comporta la nullità derivata della cartella impugnata, in applicazione del principio per cui l’omissione della notifica di un atto presupposto è vizio procedurale che travolge l’atto consequenziale, secondo Cass. n. 114/2018. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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