Riproposizione delle ragioni in appello ed esclusione del giudicato interno (Cass. civ. Sez. 5 n. 9407 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’appello dell’Amministrazione finanziaria che si limiti a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni già poste a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento annullato in primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la riproposizione di tutte le questioni attinenti al merito della pretesa erariale rende l’appello valido ed esclude che, sui capi della decisione di primo grado non autonomamente impugnati, si sia formato alcun giudicato interno, trattandosi di mere argomentazioni riferibili all’unico capo concernente la fondatezza dell’accertamento induttivo. In tema di tributi non armonizzati, quale l’IVA, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale preventivo non trova generalizzato riconoscimento nell’ordinamento nazionale, sicché la sua violazione determina l’invalidità dell’atto solo nei casi in cui risulti specificamente sancito, restando in ogni caso onere del contribuente enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (cd. prova di resistenza).
Il Fatto
La società, operante nel settore delle residenze turistiche, impugnava un avviso di accertamento analitico-induttivo per l’anno 2007. L’ufficio, sulla scorta dell’antieconomicità della gestione, risultata ripetutamente in perdita, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico dell’80 per cento rilevata da imprese del medesimo settore. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle entrate, accoglieva parzialmente l’appello erariale, ritenendo legittimo il ricorso all’accertamento induttivo e riducendo la percentuale di ricarico nella misura del 90 per cento, valorizzando la circostanza che l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività era stata ottenuta il 26 marzo 2006. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi per la loro connessione logica. Ha confermato il principio, già affermato dalla propria giurisprudenza, per cui nel processo tributario l’appello dell’Amministrazione che riproponga le stesse ragioni poste a fondamento dell’atto annullato è da ritenersi specifico ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. La validità dell’appello, siccome volto a rimettere in discussione l’intero merito della pretesa, esclude la formazione del giudicato interno; le affermazioni del primo giudice indicate dal contribuente come autonomi capi costituivano, in realtà, singole argomentazioni afferenti all’unico capo della fondatezza dell’accertamento.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, non ricorrendo l’ipotesi del minimo costituzionale di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014. Ha precisato che il riferimento all’“equa” riduzione della pretesa non integrava un ricorso all’equità, essendo la decisione ancorata al preciso elemento fattuale dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, elemento peraltro invocato dalla stessa contribuente.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la formulazione promiscua del vizio di violazione di legge con quello motivazionale. La Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo postula l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulti esistente, del come e del quando sia stato oggetto di discussione processuale, oltre che della sua decisività. Ha precisato che tale onere descrittivo deve essere assolto nel ricorso e non già nella memoria, la cui funzione è meramente illustrativa, e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
Infine, sul quinto motivo, la Corte ha richiamato il consolidato principio delle Sezioni Unite n. 24823/2015 sul contraddittorio preventivo, confermato da Corte cost. n. 47/2023 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 21271/2025: l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto solo con la prova di resistenza, opera esclusivamente per i tributi armonizzati. Per quelli non armonizzati, come IRES e IRAP, il vincolo sussiste solo nelle ipotesi specificamente sancite; per l’IVA, tributo armonizzato, la società non aveva allegato alcun elemento di fatto che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, sicché il motivo è stato respinto.
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Nota della Redazione
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