Notifica all’Avvocatura dello Stato e nullità assoluta per ammissione crediti (Cass. pen. Sez. I n. 2158 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati spetta all’Avvocatura dello Stato, alla quale, ai sensi dell’art. 11, comma secondo, r.d. n. 1611 del 1933, devono essere notificati a pena di nullità tutti gli atti del procedimento. Ne consegue che la mera comunicazione del provvedimento all’Agenzia, effettuata dal creditore, non fa decorrere il termine per l’impugnazione, restando irrilevante la pregressa conoscenza da parte della stessa Agenzia, poiché rileva solo l’acquisizione di conoscenza certa ed effettiva da parte dell’Avvocatura. Nel procedimento di accertamento dei crediti l’Agenzia è terzo interessato, titolare dei beni su cui incide l’accertamento, con diritto all’avviso dell’udienza a pena di nullità assoluta.
Il Fatto
Il g.i.p. del Tribunale di Milano, con decreto del 26.4.2021, ha ammesso il credito ipotecario vantato da una società nei confronti di altra società, quale cessionaria di una banca, nell’ambito di una procedura di confisca definita con sentenza irrevocabile del 2015. L’ammissione interveniva dopo che la Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, aveva riconosciuto la buona fede e l’incolpevole affidamento della creditrice nell’acquisto dei crediti.
Avverso il decreto ha proposto ricorso l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia nazionale per i beni confiscati, lamentando la mancata notifica degli atti e la violazione del contraddittorio. Il ricorso, depositato nel 2021, è stato trasmesso alla Corte solo nel 2024, non essendo più reperibile l’originale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita intempestività, sollevata dalla creditrice. Non è contestato che il decreto non sia mai stato notificato all’Agenzia. Si oppone, però, che la creditrice ha comunicato il provvedimento il 1.5.2021, con conseguente decorrenza del termine e tardività del ricorso proposto il 19.5.2021.
Il Collegio richiama il principio già affermato secondo cui, in tema di confisca, la rappresentanza dell’Agenzia spetta all’Avvocatura dello Stato e a questa devono essere notificati a pena di nullità tutti gli atti, con la conseguenza che, in assenza di notifica, il termine decorre dal momento in cui l’Avvocatura acquisisce conoscenza certa ed effettiva, restando irrilevante la pregressa conoscenza dell’Agenzia (Sez. I n. 43482 del 19.5.2021).
Pertanto, la comunicazione effettuata alla sola Agenzia, e non all’Avvocatura, non ha validamente fatto decorrere il termine per impugnare. In secondo luogo, il termine per l’impugnazione del provvedimento emesso in camera di consiglio decorre, ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dal giorno della notificazione dell’avviso di deposito, riferendosi la “comunicazione” della norma al pubblico ministero (Sez. I n. 8767 del 16.2.2011). L’eccezione di inammissibilità è quindi disattesa.
Nel merito, i primi due motivi sono fondati. La Corte ribadisce che, in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, l’Agenzia è terzo interessato, legittimata a intervenire tramite l’Avvocatura, alla quale deve essere notificato a pena di nullità l’avviso dell’udienza (Sez. V n. 2772 del 7.12.2021; Sez. I n. 21 del 19.9.2014). Il mancato avviso determina nullità assoluta.
Il provvedimento è quindi annullato con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Milano. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo, che presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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