Nullo il patteggiamento per un reato non contestato: pena illegale (Cass. pen. Sez. 1 n. 19621 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale la pena applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per un reato per il quale non è stata esercitata l’azione penale, in quanto estraneo al capo di imputazione e non formato oggetto di alcun accordo tra le parti. In tale evenienza, il vizio di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l’impugnazione ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il giudice conserva il dovere di verificare il contenuto dell’accordo, ma l’impugnazione per erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, quando la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. La sentenza che applica una pena illegale deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava, su richiesta delle parti, la pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa nei confronti di un imputato, con il beneficio della sospensione condizionale. Il giudice aveva escluso la sussistenza di cause di proscioglimento e, quanto al calcolo della pena, aveva riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. prevalente sull’aggravante contestata, fissando la pena base per il reato più grave di cui al capo 6) dell’imputazione.
L’imputato, per mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 606, comma 1, lettera c) e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l’illegalità della pena. In particolare, il ricorrente sosteneva che il giudice aveva compreso nell’accordo un reato (capo 6) per il quale non era stata esercitata l’azione penale, poiché il decreto che disponeva il giudizio immediato contestava unicamente il reato associativo di cui al capo 1). Il ricorrente negava, inoltre, che fosse stato depositato il nuovo calcolo di pena indicato nel verbale di udienza, richiamando invece una proposta riferita al solo reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto corretto il rimedio esperito, rammentando che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, nel modificare l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quanto all’impugnazione per erronea qualificazione giuridica, il Collegio ha ricordato l’orientamento consolidato secondo cui essa è ammissibile solo in caso di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Il giudice, tuttavia, permane nel dovere di verificare il contenuto dell’accordo, dando conto del percorso motivazionale seguito.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato, consultando direttamente gli atti – operazione consentita attesa la natura processuale del vizio dedotto – che il decreto che disponeva il giudizio immediato conteneva esclusivamente la contestazione del reato associativo di cui al capo 1), mentre il capo 6) riguardava soggetti diversi, sebbene coimputati. La sentenza di applicazione della pena era stata, pertanto, pronunciata per un reato per il quale non era stata esercitata l’azione penale.
La Corte ha inoltre rilevato che su tale reato non si era formato alcun accordo, poiché la difesa aveva depositato una proposta di applicazione della pena riferita al solo reato associativo, correttamente allegata al verbale di udienza. L’annotazione del verbale che richiamava il calcolo della pena di un coimputato non poteva condurre a una conclusione diversa, dovendo intendersi riferita all’unico reato per cui l’azione penale era stata esercitata anche nei confronti del ricorrente.
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato fondato e assorbente il primo motivo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso