Intercettazioni ante 2020 regime previgente verifica connessione procedimentale (Cass. pen. Sez. 2 n. 16225 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. La disciplina di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto-legge n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020, si applica solo se il procedimento nel quale le intercettazioni sono state compiute sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020. Per i procedimenti iscritti in data anteriore, il giudice, investito di uno specifico motivo di impugnazione, è tenuto a verificare se i reati per i quali le intercettazioni sono state utilizzate siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, non potendo fondare la deroga al divieto sul solo richiamo ai reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen. In tema di “patteggiamento in appello”, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo la sua cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Il Fatto
Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena nei confronti di due imputati, previa declaratoria di improcedibilità per alcuni reati e di estinzione per prescrizione per uno di essi. La responsabilità per i reati di ricettazione era stata ritenuta sulla base di intercettazioni ambientali e telefoniche disposte in un diverso procedimento, relativo a fatti di criminalità organizzata. Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità di dette intercettazioni ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., per difetto dei presupposti di legge, e l’assenza di un rapporto di connessione tra i procedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che l’eccezione di inutilizzabilità era stata sollevata in primo grado e riproposta con specifico motivo di appello, sicché la corte territoriale era tenuta a esaminarla. Il giudice di appello aveva ritenuto di poter prescindere dalla verifica della connessione, affermando che le intercettazioni erano rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e di reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen.
Tale conclusione è stata ritenuta erronea. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando che la disciplina dell’art. 270 cod. proc. pen. applicabile ratione temporis è quella precedente alla riforma del 2019, in quanto il procedimento era stato iscritto prima del 31 agosto 2020, data di entrata in vigore del nuovo regime. In base alla formulazione previgente, la deroga al divieto di utilizzazione in procedimenti diversi opera solo per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, non anche per i reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen., ampliamento introdotto solo successivamente ed eliminato dal decreto-legge n. 105 del 2023.
La Corte ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 51 del 2019 (Cavallo), secondo cui il divieto non opera con riferimento ai risultati relativi a reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. Ha inoltre precisato che le Sezioni Unite n. 36764 del 2024 (Pisaniello) hanno stabilito che il nuovo testo dell’art. 270 cod. proc. pen. si applica solo ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.
Poiché nel caso di specie i reati di ricettazione non prevedono l’arresto obbligatorio in flagranza, la corte di appello avrebbe dovuto valutare se essi fossero connessi a quelli per i quali l’autorizzazione era stata originariamente concessa. Il mancato esame di tale profilo ha determinato l’annullamento con rinvio, risultando assorbito il motivo concernente gli elementi costitutivi della ricettazione. Il ricorso dell’altro imputato è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto, in tema di patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., né sulla determinazione della pena concordata.
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Nota della Redazione
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