Colloqui e studio nel 41-bis: no a videocollegamenti con i docenti (Cass. pen. Sez. I n. 2164 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto ai colloqui visivi è riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis Ord. pen., che ne disciplina soltanto numero e modalità senza poterne impedire l’accesso. Le limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza, ordine pubblico e prevenzione dei reati. Nel bilanciamento tra il diritto allo studio del detenuto e le esigenze di ordine e sicurezza cui è preordinato il regime differenziato, l’amministrazione penitenziaria può negare l’ingresso continuativo di un insegnante e l’utilizzo del videocollegamento per fini didattici, essendo tali modalità non previste dalla normativa penitenziaria e comportando un elevato rischio di veicolazione di messaggi. La motivazione del tribunale di sorveglianza che esclude un pregiudizio grave e attuale al diritto allo studio, indicando gli strumenti alternativi fruibili, non è apparente né affetta da vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato, aveva chiesto di poter svolgere colloqui in presenza o tramite video collegamento con il personale docente di un istituto agrario, per motivi di studio. L’Amministrazione penitenziaria aveva negato l’autorizzazione con provvedimento del 10 giugno 2023. Il reclamo avverso tale diniego era stato respinto dal Magistrato di sorveglianza di Novara e, successivamente, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 27 febbraio 2024.
Avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 15, 35-bis e 41-bis Ord. pen., degli artt. 3, 27, 33 e 34 Cost. e dell’art. 2 Prot. 1 CEDU. Il ricorrente lamentava che il tribunale si fosse limitato a richiamare le norme della circolare DAP del 2017 e che la motivazione fosse del tutto apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal riconoscimento del diritto ai colloqui come fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare, tutelato da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario, tra cui gli artt. 28, 18, comma 3, 1, comma 6, e 15 Ord. pen., nonché dagli artt. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. n. 230/2000. Tale diritto presenta un saldo radicamento costituzionale, negli artt. 29, 30 e 31 Cost., e convenzionale, nell’art. 8 CEDU.
Da ciò consegue che il diritto ai colloqui è riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato, ai quali si applicano disposizioni restrittive quanto a numero e modalità, senza che però possa impedirsi l’accesso. L’art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b), Ord. pen. garantisce un colloquio al mese con i familiari, in locali con vetro divisorio e con controllo auditivo.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità: secondo la Corte cost. n. 105 del 2023, il regime differenziato può sospendere solo regole e istituti in concreto contrasto con esigenze di ordine e sicurezza; secondo Sez. I n. 33919 del 2021, non sono giustificabili regole più dure di quelle ordinarie se sganciate dalle finalità del regime.
Quanto all’accesso dei docenti, la Corte ritiene ineccepibile il richiamo all’art. 35 della Circolare DAP, che consente i rapporti con il corpo docente tramite gli operatori specializzati interni alla struttura carceraria. Il ricorrente non si confronta con la necessità di contemperare il diritto allo studio con le esigenze di sicurezza.
Il Collegio giudica immune da vizi logici la conclusione del tribunale, che ha escluso un pregiudizio grave e attuale al diritto allo studio: la normativa consente l’iscrizione ai corsi e la fruizione di strumenti informatici per lo studio e gli esami. L’ingresso continuativo di un insegnante e l’uso del videocollegamento per fini didattici non sono previsti dalla normativa penitenziaria, anche per l’elevato rischio di veicolazione di messaggi. Il ricorso è pertanto infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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