Notifica cartella esattoriale per posta e controllo ex art 36 bis (Cass. civ. Sez. V n. 12515 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione è legittimato a notificare direttamente a mezzo del servizio postale le cartelle di pagamento, senza l’intermediazione dei soggetti abilitati e senza necessità di redigere la relazione di notificazione. La notificazione così eseguita non è nulla, e la sua eventuale irregolarità resta priva di rilievo quando il contribuente abbia tempestivamente impugnato l’atto e il giudice di merito abbia deciso nel merito. Nel controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non sussiste l’obbligo del previo avviso bonario quando la dichiarazione non presenti incertezze rilevanti e la discrasia tra il dichiarato e il versato sia immanente alla stessa dichiarazione. La cartella, se è il primo atto che pretenda gli interessi, deve indicarne l’importo, la base normativa e la decorrenza, senza specificazione del saggio o delle modalità di calcolo.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava a una società contribuente, tramite servizio postale diretto, una cartella di pagamento recante un importo di alcune migliaia di euro a titolo di IRES per l’anno 2007, oltre interessi e sanzioni. L’iscrizione a ruolo derivava da un controllo automatizzato eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
La società impugnava la cartella davanti al giudice tributario, senza successo in primo grado, e la sentenza di appello confermava il rigetto. Proponeva quindi ricorso per cassazione con sei motivi, censurando la validità della notifica, la mancanza di relazione di notificazione, la violazione del contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione della cartella e il mancato esame della perizia sull’inagibilità dell’immobile. Resistevano l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione alla notifica diretta. La ricorrente sosteneva che il potere di notificare a mezzo posta fosse stato soppresso in capo all’agente della riscossione dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, residuando solo in capo all’ente impositore. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante di legittimità — Sez. V n. 946 del 2020, Sez. V n. 11708 del 2011, Sez. V n. 6395 del 2014 — e conferma che l’agente può avvalersi direttamente del servizio postale.
Da questa premessa discende il rigetto del secondo motivo: nella notifica diretta da parte dell’agente non è necessaria la stesura della relazione di notificazione. Il vizio lamentato, in ogni caso, non produce effetti, poiché la società ha tempestivamente impugnato l’atto e ha potuto esercitare pienamente la propria difesa nel merito: manca quindi qualsiasi interesse a far valere una nullità che, peraltro, deve escludersi.
Sul versante sostanziale, la Corte esamina la doglianza relativa al controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La contribuente aveva chiesto all’amministrazione la disapplicazione delle norme antielusive di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ottenendo un diniego. Nella dichiarazione si era poi adeguata a quell’avviso, senza però versare l’importo integrale dovuto secondo le norme richiamate. È proprio questa discrasia tra il dichiarato e il versato a giustificare la cartella. In tale ipotesi non è dovuto il previo avviso bonario: la dichiarazione non recava incertezze rilevanti e l’amministrazione non poteva che pretendere l’intero importo, come già chiarito da Sez. V n. 18405 del 2021.
Il motivo sulla motivazione della cartella è infondato quanto al dedotto vizio, poiché la discrasia dichiarativa esauriva l’onere motivazionale. Sulla misura degli interessi, invece, il motivo è inammissibile per genericità: il ricorrente non si confrontava con la sentenza impugnata. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22281 del 2022: la cartella, quando sia il primo atto che pretenda gli interessi, deve indicare l’importo monetario, la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare il saggio o le modalità di calcolo.
Il sesto motivo, infine, è inammissibile. La censura sull’inagibilità dell’immobile sollecita un nuovo giudizio di fatto, precluso in Cassazione tanto perché il giudice di merito ha escluso l’inagibilità, quanto per la doppia conforme, non superata dalla deduzione di percorsi argomentativi diversi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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