Part-time misto, superamento delle percentuali di utilizzo e qualificazione del rapporto (Cass. civ. Sez. V n. 12514 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro che combina un orario ridotto rispetto all’orario normale giornaliero con periodi di non lavoro predeterminati nel corso dell’anno integra il part-time di tipo misto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 61/2000. La clausola collettiva che subordina tale combinazione a un esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali non ne condiziona la legittima attivazione, ove la fonte collettiva già richiami la disciplina legale e descriva le possibili forme di combinazione. Le previsioni contrattuali dettate per il part-time orizzontale o verticale non si estendono in via analogica al part-time misto, trattandosi di tipologie distinte. Il superamento delle percentuali di utilizzo del part-time, in difetto di una sanzione legale o collettiva, non determina la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno.
Il Fatto
Il lavoratore, inquadrato come operatore di esercizio, chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno sin dall’assunzione, deducendo l’illegittimità del contratto a tempo parziale per la mancata puntuale collocazione dell’orario e per il superamento delle percentuali di utilizzo dei contratti part-time. In via gradata domandava la declaratoria della illegittima distribuzione dell’orario, il diritto a prestare 25,15 ore settimanali anche nel periodo estivo e l’innalzamento delle ore annuali almeno al 50% dell’orario a tempo pieno.
Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’appello confermava la decisione, qualificando il contratto come part-time misto e escludendo le violazioni dedotte. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la qualificazione del rapporto. Il contratto prevedeva un orario ridotto rispetto all’orario normale giornaliero, ma limitato al periodo dell’anno scolastico, con un periodo di non lavoro nei mesi estivi. Tale assetto presenta una caratteristica del part-time orizzontale e una del part-time verticale, integrando la combinazione delle due modalità prevista dall’art. 1, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 61/2000.
La Corte respinge la tesi del ricorrente, secondo cui, non lavorando mai a tempo pieno, il contratto sarebbe un part-time orizzontale con uno stacco estivo. Lo stacco non è riscontrabile nel part-time orizzontale, dove la riduzione riguarda l’orario normale giornaliero senza interruzioni nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Le interruzioni caratterizzano invece il part-time verticale e ricorrono nella fattispecie concreta. Il CCNL Autoferrotranvieri del 14.12.2004 conferma tale lettura, descrivendo il lavoro misto come combinazione delle due modalità.
Infondato è anche il motivo sull’esame congiunto. L’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 61/2000, nella versione applicabile ratione temporis, riserva alle fonti collettive compiti specificativi di una forma di lavoro già tipizzata a livello legale. La previsione del CCNL che rinvia a un esame congiunto non può essere letta come condizione di liceità dei contratti misti, perché il part-time misto era già previsto e disciplinato dalla norma collettiva.
Quanto all’orario minimo e alle fasce orarie, la Corte esclude l’estensione al part-time misto delle clausole dettate per il part-time orizzontale. Le parti collettive hanno operato scelte consapevoli, applicando alcune previsioni a ogni tipo di part-time e altre solo all’orizzontale o al verticale. L’interpretazione estensiva proposta dal ricorrente contrasterebbe con l’art. 1362 c.c. e con l’art. 1363 c.c.
Infine, il superamento delle percentuali di utilizzo previste dall’art. 2/a del CCNL non produce la nullità parziale con trasformazione in rapporto a tempo pieno. Né il d.lgs. n. 61/2000 né la norma collettiva prevedono una sanzione o una conversione per tale ipotesi. La sentenza n. 4494/2016 riguarda una fattispecie diversa, relativa alla forma scritta del contratto. In termini analoghi si è espressa la sentenza n. 8658/2019. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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