Notifica cartella per compiuta giacenza e prova della relata (Cass. civ. Sez. V n. 11595 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la produzione in appello di nuovi documenti è consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; l’eventuale inosservanza del termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al passaggio in giudicato. Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento notificatorio è quello dell’art. 140 cod. proc. civ.: la notifica si perfeziona per compiuta giacenza quando, depositato l’atto presso la casa comunale e inviata la raccomandata informativa, questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza. L’avviso di ricevimento privo di sottoscrizione del destinatario è coerente con l’assenza dello stesso e non inficia la validità della notificazione, operando la presunzione dell’art. 1335 cod. civ.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il preavviso di fermo, deducendo l’illegittimità per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo inammissibile la documentazione attestante la notifica, in quanto tardivamente prodotta dall’agente della riscossione.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, fondando la decisione sulla prova della notifica, considerata idoneamente prodotta e ritualmente perfezionatasi. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 8 legge n. 890/1982 e 140 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza, formulata dall’agente della riscossione. Il profilo viene superato: è vero che in ricorso non è riprodotta la relata, ma, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale si rende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, a pena di inammissibilità della censura.
Nel merito, il motivo è infondato. Nessun dubbio sussiste sull’utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. In tema di contenzioso tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; l’inosservanza del termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, in primo grado, poiché i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato.
La Corte richiama quindi il principio consolidato in tema di notifica a mezzo posta: quando dall’avviso di ricevimento risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia immesso l’avviso nella cassetta postale e restituito l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza ritiro del piego, determinandosi la compiuta giacenza. Opera la presunzione dell’art. 1335 cod. civ., avendo la notifica raggiunto il suo scopo.
Quanto all’onere probatorio, nel caso di irreperibilità relativa il procedimento è quello dell’art. 140 cod. proc. civ., che richiede la produzione dell’avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata, attestante l’avvenuto deposito presso la casa comunale. L’avviso, sottoscritto o annotato dall’agente postale, è parte integrante della relazione di notifica, perseguendo lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Nel caso di specie è incontroverso che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per la temporanea assenza del ricorrente e delle altre persone abilitate. L’avviso privo di sottoscrizione è coerente con l’assenza del destinatario. La notificazione si è dunque perfezionata per avvenuta giacenza presso la casa comunale, producendo gli effetti della ricezione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.