Onere di riproposizione in appello delle questioni non esaminate in primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 11594 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, di portata analoga all’art. 346 cod. proc. civ., impone all’appellato di riproporre specificamente in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, le questioni e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado, a pena di rinuncia. L’onere riguarda le questioni suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di impugnazione, non le mere argomentazioni giuridiche. Esso opera anche quando l’appellato sia rimasto contumace. Ne consegue che il giudice d’appello non può pronunciarsi d’ufficio sulla questione non riproposta, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugnava davanti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento emessa a titolo di IVA, IRPEF e altro per l’anno di imposta 2008. Il giudice di prime cure aveva deciso nel merito, affrontando la questione della regolarità di una rata della rateizzazione del debito e della conseguente decadenza per mancato o ritardato pagamento.

Il giudice d’appello confermava l’esito decisorio con motivazione diversa, ponendo a fondamento della decisione la questione della notifica della cartella di pagamento, oggetto di un motivo del ricorso introduttivo, non esaminata dal giudice di primo grado e non riproposta dall’appellato contumace. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del d.lgs. 346/1992 e 112 cod. proc. civ., per aver il giudice d’appello deciso sulla base di una questione non esaminata in primo grado e non riproposta dall’appellato contumace. La Corte ha ritenuto il motivo fondato.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 ha portata analoga all’art. 346 cod. proc. civ. Il termine “questioni” non ha accezione più ampia di quello di “domande” e non comprende le mere argomentazioni giuridiche. È quindi possibile ricorrere all’interpretazione consolidata dell’art. 346 cod. proc. civ., secondo cui l’onere di riproposizione riguarda le questioni non esaminate o non accolte perché assorbite, come quelle proposte in via alternativa o subordinata.

Ne discende che la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte in primo grado è necessaria, a pena di definitiva rinuncia, e non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.

Quanto alla posizione del contumace, la Corte ribadisce che l’onere di riproposizione si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, e riguarda qualsiasi questione proposta dal ricorrente, purché suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.

Tale principio viene riaffermato nella fattispecie: l’omessa specifica riproposizione in sede di gravame da parte dell’appellato preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sulla questione, se non è rilevabile d’ufficio. Poiché la questione della notifica della cartella di pagamento non è rilevabile d’ufficio, la censura è accolta. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo alla ritualità della notifica. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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