Revocatoria, intervento del cessionario e credito litigioso (Cass. civ. Sez. III n. 10876 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione prevista dall’art. 268, secondo comma, cod. proc. civ. per il terzo interveniente opera esclusivamente sul piano istruttorio e non su quello assertivo. Il terzo può dunque formulare domande nuove e autonome fino a che non siano precisate le conclusioni, essendo tale facoltà coessenziale all’intervento. In tema di azione revocatoria, per stabilire se il credito sia sorto anteriormente all’atto di disposizione occorre fare riferimento alla data del contratto, se il credito è di fonte contrattuale, o a quella dell’illecito, se risarcitorio. Il credito litigioso abilita comunque all’esperimento dell’azione. La parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di esplicitarla, allegando il fatto costitutivo e manifestando la volontà di avvalersene.
Il Fatto
Una banca ha ottenuto nel 2014 decreti ingiuntivi per circa 440.000 €, derivanti da un mutuo fondiario, nei confronti del debitore. Questi aveva donato a due familiari la proprietà di un immobile nel febbraio 2013. La banca ha quindi agito in revocatoria davanti al Tribunale, nel cui giudizio è intervenuta la società cessionaria del credito.
Il Tribunale ha accolto la domanda, accertando che la donazione pregiudicava le ragioni del creditore. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato integralmente la decisione. I donatari e il donante hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la cessionaria e l’altra società resistono con controricorsi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 268 cod. proc. civ., sostenendo che la cessionaria, intervenuta dopo le preclusioni, non potesse proporre domande. Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la preclusione opera solo sul piano istruttorio, non su quello assertivo, restando ferma la facoltà di intervento fino alla precisazione delle conclusioni. È dunque ammissibile la domanda nuova e autonoma del terzo (Cass. 11681/2014; Cass. 25620/2016).
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2903 cod. civ., per essere decorsi i cinque anni dalla donazione all’intervento della cessionaria. La Corte rileva che il primo atto successivo all’intervento era l’udienza di comparizione e che i giudici di merito, con interpretazione motivata e insindacabile, hanno escluso che in quella sede fosse stata formulata l’eccezione di prescrizione. La parte che eccepisce ha l’onere di esplicitarla (Cass. 14576/2007; Cass. 15790/2016). Il motivo è infondato.
Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la mancata considerazione della capienza del patrimonio e dell’esistenza di coobbligati solidali. La prima censura è inammissibile, perché i giudici di merito hanno accertato, anche con consulenza tecnica, l’insufficienza del patrimonio. La seconda è infondata: se uno solo tra più coobbligati solidali dispone del proprio patrimonio, il creditore può promuovere la revocatoria nei suoi confronti, a nulla rilevando la capienza dei patrimoni degli altri (Cass. 6484/2011; Cass. 8315/2017; Cass. 33391/2022; Cass. 25883/2023).
Con il quarto motivo si assume che l’atto fosse anteriore al sorgere del credito e che occorresse provare la dolosa preordinazione. Il presupposto è errato. Per il credito da restituzione di mutuo fondiario rileva la data del contratto, anteriore all’atto di disposizione, non quella del decreto ingiuntivo che ne segna il riconoscimento giudiziale (Cass. 11121/2020). Non era quindi necessaria la prova della dolosa preordinazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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