Notifica cartella al defunto, sanata l’impugnazione dell’erede (Cass. civ. Sez. V n. 34282 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l’Ufficio proceda nei confronti di un soggetto deceduto, la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, va operata al nome del contribuente anche dopo il decesso. La notifica della cartella esattoriale va effettuata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo se essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973. Tale comunicazione non ammette equipollenti e, in particolare, nessun rilievo assume la presentazione della dichiarazione di successione. Ove l’evento sia noto all’Ufficio, la notificazione effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto, indirizzata al de cuius e non agli eredi collettivamente ed impersonalmente, è nulla, ma può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., qualora l’erede abbia proposto tempestiva impugnazione anche per motivi di merito.

Il Fatto

L’erede di un contribuente deceduto impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti del padre, deducendone la nullità perché notificata a persona defunta nel suo ultimo domicilio a due anni dal decesso. L’Ufficio, secondo il ricorrente, conosceva la morte del contribuente e l’identità degli eredi, avendo questi presentato la dichiarazione di successione; la notifica andava dunque eseguita agli eredi presso le rispettive residenze.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo valida la notifica presso l’ultimo domicilio del defunto. La CTR della Sicilia confermava, qualificando le censure sull’accertamento sottostante come inopponibili per carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione. L’erede ricorreva in Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’omesso esame delle eccezioni sull’avviso di accertamento, è infondato. La Corte rileva che oggetto del giudizio è una cartella emessa in sede di controllo automatizzato, non preceduta né da avviso di accertamento né da alcun obbligo di emetterlo. L’errore della CTR nell’individuare i soggetti convenuti è corretto mediante rettificazione della motivazione: non potendo esaminarsi un atto mai emesso, le censure erano comunque inammissibili.

I restanti quattro motivi, trattati congiuntamente perché incentrati sull’unica censura di violazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, sono infondati. È pacifico che la cartella, intestata al de cuius e solo a lui indirizzata, fu notificata presso il suo ultimo domicilio, in mancanza della comunicazione di cui all’art. 65, secondo comma, e consegnata al figlio, odierno ricorrente.

La Corte conferma l’orientamento consolidato: in caso di morte del contribuente, la notifica della cartella a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace verso gli eredi, se questi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta. Non trova applicazione l’art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., che riguarda le sole variazioni anagrafiche di indirizzo; né assumono rilievo le indicazioni della dichiarazione dei redditi, che non possono sostituire la comunicazione, da presentare direttamente all’Ufficio o con raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 15417/2009).

Quanto agli equipollenti, la comunicazione non ne ammette: non rilevano le indicazioni contenute in altre dichiarazioni, nella specie di successione (Cass. n. 23416/2015 e Cass. n. 736/2019). Resta salva l’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria abbia conoscenza aliunde del domicilio degli eredi. In tal caso, ove la notifica sia effettuata presso l’ultimo domicilio del de cuius nei suoi confronti e non verso gli eredi collettivamente ed impersonalmente, la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo dall’impugnativa proposta dall’erede (Cass. n. 21184/2022 e Cass. n. 15544/2023).

Nella specie, pertanto, anche ammesso che l’Ufficio conoscesse il decesso per effetto della dichiarazione di successione, l’eventuale vizio della notifica è stato sanato dall’impugnazione. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’erede alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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