Notifica cartella esattoriale e obbligo di verifica delle ricerche del messo (Cass. civ. Sez. V n. 26548 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella esattoriale secondo la procedura semplificata dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore che accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario deve indicare le ricerche effettuate, poiché l’eventuale sottoscrizione di un modello prestampato con espressioni generiche impedisce ogni controllo del suo operato e determina l’invalidità della notifica. Il giudice di merito è tenuto a verificare se tali ricerche siano state compiute e se, nel caso concreto, risultino adeguate. Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è peraltro necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relativa relazione di notifica recante il numero identificativo.

Il Fatto

Una società esercente il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, conseguito un estratto di ruolo, apprende dell’emissione nei suoi confronti di una cartella esattoriale avente ad oggetto Ires, Iva e Irap per l’anno 2004. La contribuente impugna davanti alla CTP di Napoli l’estratto di ruolo e la cartella, contestando di non avere mai ricevuto la notificazione e la maturata decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria.

La CTP dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo. La CTR della Campania ritiene invece ammissibile l’impugnazione, ma rigetta nel merito, considerando la cartella regolarmente notificata. La società ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, per non avere la CTR rilevato il difetto di prova della notificazione, non essendo la cartella mai stata prodotta in originale. Il motivo è infondato.

La Corte osserva che il numero della cartella risultava indicato nella relata e che la società non aveva contestato nei gradi di merito la conformità delle copie. Richiamando Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769 e Cass. sez. VI-III, 11.7.2017, n. 23902, il Collegio afferma che per la prova del perfezionamento della notifica non occorre l’originale o la copia autentica della cartella: bastano la matrice, la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente censura la violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, perché il notificatore ha ritenuto l’irreperibilità assoluta senza verificare che nel medesimo Comune si trovava uno stabilimento nel quale la notifica avrebbe dovuto essere tentata.

La Corte richiama Cass. sez. V, 12.1.2025, n. 781 (conf. Cass. sez. V, 24.5.2024, n. 14658): quando il messo accerta l’irreperibilità assoluta, deve indicare le ricerche svolte, con conseguente invalidità della notifica se si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche. Nel caso di specie la CTR, pur esprimendo una valutazione di fatto di sua competenza, non ha verificato se le ricerche siano state effettuate né se fossero adeguate. Il motivo è quindi fondato.

Il terzo motivo resta assorbito, segnalandosi che l’art. 145 cod. proc. civ. prevede solo la possibilità di notificare gli atti alla società presso il legale rappresentante. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame e regoli le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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