Spese di rappresentanza del professionista: serve la prova dell’inerenza (Cass. civ. Sez. V n. 26553 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dal professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza in ragione della sua natura. Per rendere in concreto deducibile l’onere occorre assicurare la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non a finalità personali, e che pertanto gli esborsi rispettino il requisito dell’inerenza. Il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione. In tema di sanzioni amministrative tributarie, la possibilità di ipotizzare una violazione sostanziale non esclude la commissione di una autonoma violazione di carattere formale nella tenuta della contabilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un libero professionista, esercente l’attività di commercialista, un avviso di accertamento per Irpef e Irap relativi all’anno 2013. L’Ufficio disconosceva la deducibilità di oneri contabilizzati quali spese di rappresentanza, per un importo di Euro 24.280,00, contestando il difetto di prova dell’inerenza con l’attività professionale: si trattava, tra l’altro, dell’acquisto di oggetti di pregio e gioielli, di un’opera d’arte e di un contributo per premi a studenti di un istituto scolastico.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo; la CTP rigettava il ricorso e la CTR del Piemonte confermava la decisione. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contestava la violazione degli artt. 54 e 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 2697 cod. civ. e del D.M. 19.11.2008, sostenendo che la deducibilità delle spese di rappresentanza non potesse essere subordinata all’indicazione analitica dei clienti destinatari degli omaggi, ma andasse valutata secondo un giudizio di ragionevolezza e conformità agli usi di settore.
La Corte osserva che gli esborsi per spese di rappresentanza, se ricorrono le condizioni di legge, sono potenzialmente deducibili nella misura dell’1%, limite rispettato dal professionista. L’Amministrazione contesta però il difetto della prova dell’inerenza, trattandosi di oneri — acquisti di gioielli e oggetti di pregio — che ben possono essere stati sostenuti per finalità personali. La CTR ha correttamente confermato che la prova compete al contribuente e ha esaminato ogni categoria di spesa, riscontrando che manca la dimostrazione della effettiva destinazione dei singoli beni a finalità promozionali.
Quanto all’opera d’arte e al premio agli allievi di una scuola, il giudice di merito ha ritenuto non provato il rapporto di inerenza con l’attività professionale; quanto agli oggetti di pregio e ai gioielli, destinati secondo il ricorrente a omaggi alla clientela anche in anni futuri, difetta ogni prova sulla reale destinazione. Il ricorrente invoca gli usi di settore, ma non indica quali siano né come li abbia provati. Il motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte rileva che non si verte in un giudizio di verosimiglianza della riconducibilità della spesa a finalità promozionali, ma occorre assicurare la prova che le spese siano state effettivamente sostenute per tali finalità: in caso contrario difetta la dimostrazione del requisito legale dell’inerenza. Il giudice di merito ha fornito valutazioni adeguate, non sindacabili. Anche il secondo motivo è respinto.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, norma ritenuta inconferente perché volta a sanzionare violazioni formali, laddove le violazioni sostanziali andrebbero contestate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997. La Corte richiama Cass. sez. V n. 16450 del 2021, secondo cui, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali, occorre accertare in concreto, con valutazione riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale. Nel caso di specie la possibile violazione sostanziale non esclude quella formale nella tenuta della contabilità, ritenuta integrata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo.
Nota della Redazione
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