Notifica cartella a irreperibile relativo: serve ricezione raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 19862 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella di pagamento, all’esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012, la notificazione deve essere eseguita secondo il modello dell’art. 140 cod. proc. civ. e non già ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Ai fini del perfezionamento, non è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale: occorre l’effettiva ricezione della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, oppure il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Solo nell’ipotesi di irreperibilità assoluta, da accertare mediante ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, resta applicabile il modello di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973.
Il Fatto
Il concessionario della riscossione ricorre in Cassazione avverso la sentenza con cui la commissione tributaria regionale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello del contribuente e dichiarato radicalmente nulle due intimazioni di pagamento, oltre alle prodromiche cartelle.
Il giudice di appello aveva rilevato, quanto alla prima cartella, che la raccomandata informativa non era stata ricevuta perché il destinatario era sconosciuto all’indirizzo; quanto alla seconda, che i due tentativi di notifica non erano stati preceduti da un adeguato e recente riscontro anagrafico e che la raccomandata informativa era stata restituita per trasferimento del destinatario.
La Motivazione della Corte
Il concessionario denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., sostenendo che la notifica era stata eseguita presso l’effettiva residenza risultante dal certificato storico e che incombeva sul contribuente l’onere di dimostrare una residenza diversa.
La Corte ritiene il motivo infondato. La ricostruzione muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 140 cod. proc. civ., nel testo richiamato dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevedeva il perfezionamento per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata. A seguito di tale pronuncia la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata, se anteriore alla compiuta giacenza, o altrimenti con il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
La Corte costituzionale n. 258 del 2012 ha poi dichiarato l’illegittimità dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui, per i casi di irreperibilità relativa, richiamava il modello dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, riservato alle notificazioni a destinatario assolutamente irreperibile. Ne deriva che, per la validità della notificazione quando il domicilio fiscale è noto ed effettivo, occorrono gli adempimenti dell’art. 140 cod. proc. civ., inclusa l’affissione dell’avviso e la comunicazione mediante raccomandata informativa.
Quanto all’irreperibilità assoluta, la Corte ribadisce che il messo notificatore deve svolgere preventive ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale, secondo il principio di Cass. 08/03/2019, n. 6765. In tema di ricezione della raccomandata richiama altresì Cass. 31/10/2018, n. 27825 e Cass. 19/04/2018, n. 9782.
La commissione tributaria regionale si è attenuta a tali principi. Per la prima cartella ha accertato il mancato ricevimento della raccomandata, risultando il destinatario sconosciuto all’indirizzo; per la seconda ha escluso i presupposti dell’irreperibilità assoluta, non essendo i tentativi di notifica preceduti da un adeguato e recente riscontro anagrafico. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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