Reversibilità giocatori calcio: clausola convenzionale va letta per intero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17193 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate costituisce il primo e prevalente strumento ermeneutico, che può assorbire gli ulteriori criteri. Il giudice che esamini una clausola contrattuale non può limitarsi a una sua parte, ma deve avere riguardo a tutte le proposizioni che la compongono. Ne consegue che, nella pensione di reversibilità della Gestione Giocatori Calcio, la clausola convenzionale che esclude il diritto del coniuge superstite va letta insieme alle deroghe contestualmente previste dalla medesima disposizione.
Il Fatto
Il coniuge superstite di un iscritto alla Gestione Giocatori Calcio ha chiesto all’INPS la pensione di reversibilità della prestazione contributiva già erogata al dante causa in base alla convenzione dell’Istituto con le due Leghe dei giocatori professionisti e semiprofessionisti. L’Istituto ha respinto la domanda, rilevando che il matrimonio era stato contratto dopo il compimento dei cinquanta anni da parte dell’assicurato.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ma la Corte d’appello di Bologna lo ha rigettato in riforma: la prestazione, vertendosi in materia di assistenza privata, sarebbe disciplinata dall’autonomia negoziale e la clausola convenzionale non sarebbe sindacabile sotto il profilo costituzionale. Il coniuge ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sull’interpretazione della clausola e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’interpretazione del contratto. Il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole: solo se esso risulti ambiguo si può ricorrere agli altri criteri interpretativi. Si tratta di un canone prevalente, idoneo ad assorbire gli ulteriori criteri successivi.
Applicando tale principio, i giudici di legittimità rilevano che il giudice di appello ha trascurato di esaminare la disposizione convenzionale nella sua interezza. La sentenza impugnata ne aveva trascritto soltanto una parte, omettendo di considerare le deroghe contenute nella medesima clausola.
Il testo completo della art. 12 della convenzione del 24 febbraio 1960, alla lettera c), esclude il diritto alla pensione quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento dei cinquanta anni o dopo la pensione di invalidità, salvo che il matrimonio sia di almeno due anni anteriore al decesso, ovvero sia nata prole anche postuma. La clausola, quindi, non contiene una preclusione assoluta.
Da qui la conclusione: nel valutare il diritto del coniuge superstite occorre tenere conto non solo dell’età al momento del matrimonio, ma anche del tempo trascorso in costanza di matrimonio prima della morte e dell’esistenza di prole. La violazione del criterio letterale è assorbente e determina la cassazione della sentenza, con esame assorbito degli altri motivi.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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