Intervento del difensore distrattario in appello è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 5442 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. e agisca a tutela del proprio credito professionale verso la parte assistita non è titolare di un diritto autonomo rispetto all’oggetto del processo, ma di un interesse di mero fatto al consolidamento del capo sulle spese. Il suo intervento in appello è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., non essendo assimilabile all’opposizione di terzo. L’accessorietà della pronuncia sulle spese rispetto a quella di merito comporta che il procuratore distrattario subisce gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado, salvo il diritto a percepire dal proprio assistito quanto abbia dovuto restituire alla controparte.
Il Fatto
Un professionista proponeva ricorso in proprio avverso la sentenza con cui la corte distrettuale aveva dichiarato inammissibile il suo intervento nel giudizio di appello, promosso da una banca contro l’originario attore, nelle more deceduto. Il professionista aveva spiegato l’intervento per sostenere le ragioni della parte assistita e resistere al gravame, affermandosi creditore di competenze professionali anche in qualità di antistatario in una procedura esecutiva.
La corte di merito aveva qualificato l’intervento come adesivo dipendente. Il ricorrente censurava quella decisione con cinque motivi, deducendo la violazione dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 81, 100 e 105 cod. proc. civ., e sollecitando, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la distinzione tra intervento principale e intervento adesivo dipendente. Il primo ricorre quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in esso dedotto; il secondo quando sia prospettato solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una parte.
Nel caso esaminato, il professionista aveva agito a tutela di un proprio credito verso la parte assistita. Questo interesse, osserva la Corte, è non solo riflesso, ma non esercitabile nei confronti della parte stessa, perché non è stato prospettato un diritto soggettivo confliggente con quello azionato in causa. L’attesa di vedere consolidato il capo sulle spese favorevole all’originario attore, di cui il ricorrente si era affermato creditore, integra un interesse di mero fatto.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione riguardi la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese a suo carico (Cass. n. 27528 del 2016; Cass. n. 22972 del 2022). Quando il titolare (asserito) di un diritto autonomo lo faccia valere non in via autonoma, ma quale interesse a sostenere le ragioni di una parte, l’intervento va qualificato adesivo dipendente ed è inammissibile in appello (Cass. n. 3502 del 1993; Cass. n. 7914 del 2002).
Il percorso argomentativo si salda all’art. 344 cod. proc. civ.: in appello l’intervento è ammissibile solo se l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., ossia quando rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, un diritto autonomo incompatibile con la situazione accertata dalla sentenza di primo grado (Cass. n. 17004 del 2023; Cass. n. 27530 del 2014, che richiama Sez. Un. n. 8500 del 1998).
Quanto alla posizione del difensore antistatario, la Corte chiarisce che l’istanza di distrazione non introduce una nuova domanda e non ha fondamento in un rapporto sostanziale connesso a quello principale: il relativo provvedimento è considerato un autonomo provvedimento formalmente cumulato con la sentenza, inerente al solo rapporto tra difensore e cliente vittorioso (Sez. Un. n. 31033 del 2019; Sez. Un. n. 8562 del 2021). L’accessorietà è di secondo grado, perché derivata dall’accessorietà dell’istanza di liquidazione delle spese (Cass. n. 11623 del 2023).
Il difensore distrattario assume la qualità di parte solo quando l’impugnazione riguardi la pronuncia di distrazione in sé, non le contestazioni sul relativo ammontare (Cass. n. 6481 del 2021). La Corte rileva che l’antistatario era tale per spese processuali diverse da quelle liquidate nella sentenza poi impugnata in appello: una circostanza che non incide sull’impossibilità di avvalersi dell’intervento ex art. 344 cod. proc. civ.
Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate, perché anche al terzo è apprestata una tutela tramite intervento e opposizione, sia pure diversa e più limitata di quella riservata alle parti. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.