Copia analogica di atto impositivo firmato digitalmente è validamente notificata (Cass. civ. Sez. V n. 14450 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La copia analogica dell’atto impositivo, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e munita dell’attestazione di conformità all’originale informatico ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata al contribuente anche a mezzo del servizio postale ordinario. L’esclusione dell’utilizzo degli strumenti informatici prevista per le sole attività ispettive e di controllo fiscale non si estende agli atti impositivi, che vanno formati digitalmente secondo la regola generale dell’art. 40 del CAD. Non sussiste alcun collegamento necessario tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, né la medesima notifica è esente dalla ripetibilità dei costi, determinati dall’art. 2 del d.m. 12 settembre 2012 in euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

Il Fatto

Il contribuente impugna l’avviso di intimazione per il pagamento dell’integrazione del contributo unificato, pari a euro 60,00, oltre sanzioni e accessori, per complessivi euro 197,50. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello. Il contribuente non contesta la pretesa sostanziale, ma l’irregolarità formale e la nullità del provvedimento sanzionatorio e del prodromico invito al pagamento, inviato via PEC e ritenuto invalido perché privo di numero di protocollo e contenuto in un file pdf non munito di firma digitale.

La C.T.R. ritiene che l’invio a mezzo PEC, corredato da ricevuta di consegna e firma del gestore di posta certificata, contenga tutti i dati di certificazione e il messaggio originale, sostituendo la firma elettronica; quanto alla dedotta nullità per mancanza di firma analogica, la dicitura di firma digitale apposta sul documento vale a escludere l’invalidità, residuando al più una mera irritualità, sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, con cui si deduce la motivazione apparente e l’omessa valutazione di un fatto decisivo, sono infondati. La Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo quando le considerazioni siano del tutto incongrue rispetto alle questioni prospettate. Il giudice di appello ha invece riportato le doglianze e ha risposto alla censura sul valore giuridico dell’atto firmato digitalmente e notificato in forma cartacea, prendendo in esame il fatto della mancanza della firma analogica e risolvendolo nel senso dell’equivalenza con la firma digitale.

Il terzo motivo, che costituisce il nodo centrale, è infondato. Richiamando il proprio recente orientamento (Cass. Sez. 5 n. 13995 del 20.05.2024), la Corte conferma che l’avviso di accertamento formato digitalmente non è nullo per difetto di sottoscrizione e che la copia analogica dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto dell’art. 23 del CAD tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata anche a mezzo posta. Il percorso argomentativo era già stato anticipato da Cass. Sez. 5 n. 1150 del 22.10.2020: la regola generale è divenuta il ricorso ai documenti informatici, con le limitazioni eccezionali, e l’esclusione dell’art. 2, comma 6, del CAD riguarda le sole attività ispettive e di controllo fiscale, non gli atti impositivi.

Nel caso di specie l’atto, emesso e notificato nel 2017, doveva essere formato digitalmente e, essendo corredato della dicitura di firma digitale e dell’attestazione di conformità, ben poteva essere notificato in forma cartacea. La Corte osserva inoltre che, essendo l’atto comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario che l’ha tempestivamente impugnato, opera il principio dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.: la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo.

Il quarto motivo è infondato. La doglianza riguarda l’importo di euro 8,75 richiesto per la notifica dell’invito al pagamento effettuata via PEC. La Corte rileva che la notificazione a mezzo PEC è notificazione normativamente prevista e non è esente dalla ripetibilità dei costi determinati dall’art. 2 del d.m. 12 settembre 2012, che prevede proprio l’importo di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

Il quinto motivo è per un verso infondato e per l’altro inammissibile. Le deleghe alla rappresentanza in giudizio conferite ai funzionari della Commissione provinciale non sono limitate al grado di merito dell’anno di conferimento, ma si estendono ai gradi successivi relativi ai medesimi procedimenti. Inoltre, la censura sul difetto di rappresentanza non è stata proposta davanti alla C.T.R. Quanto alla quantificazione delle spese, la somma liquidata in euro 300,00 è inferiore al parametro medio ridotto del 20%. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità liquidate in euro 462,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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