Assegnazione di terreni di riforma fondiaria e imposta di registro sul prezzo predeterminato (Cass. civ. Sez. 5 n. 20743 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di assegnazione di terreni da parte di enti di riforma fondiaria sono soggetti all’imposta proporzionale di registro in base al prezzo di assegnazione, legislativamente predeterminato, con esclusione della possibilità per l’Ufficio di procedere ad accertamento di maggior valore. Tale principio si estende alle cessioni poste in essere in applicazione di normative regionali che, in attuazione dell’art. 44 Cost., promuovono l’accesso alla proprietà contadina, come la legge della Regione Puglia n. 20/1999. Al giudice del rinvio è precluso il riesame di questioni non dedotte come motivi di ricorso, operando il giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in sede di rinvio, aveva respinto l’appello erariale. La controversia riguardava un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativamente ad un atto di compravendita di un terreno, stipulato nel 2009 dalla Regione Puglia in favore del contribuente. Il giudice del rinvio aveva riconosciuto al contribuente il trattamento fiscale più favorevole previsto dalla disciplina regionale per l’assegnazione di beni di riforma fondiaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ritenendoli strettamente connessi. Con essi l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 43, 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, la violazione dell’art. 384 c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e la violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la mancata valutazione della natura edificabile del terreno al momento del rogito ai fini della determinazione della base imponibile.
La Corte ha disatteso le censure, rilevando che nell’ordinanza di rinvio e nel relativo ricorso non risultava formulato alcuno specifico ed autonomo motivo concernente la natura edificabile del terreno. Al giudice del rinvio era pertanto precluso il riesame di tale questione, operando le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione, la cui intangibilità sarebbe stata altrimenti compromessa.
Nel merito, la Corte ha ricordato che le Sezioni Unite, già con le pronunce nn. 734 e 2024 del 1989, hanno affermato il principio dell’assoggettabilità degli atti di assegnazione di terreni di riforma fondiaria all’imposta proporzionale di registro in base al prezzo di assegnazione. Tale indirizzo è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, che ha escluso la possibilità per l’Ufficio di procedere ad accertamento in rettifica sulla base del valore venale del bene, trattandosi di trasferimenti il cui prezzo, legislativamente predeterminato, prescinde dal suddetto valore, non avendo tali beni un libero mercato.
La Corte ha ritenuto tali principi estensibili agli acquisti e alle alienazioni posti in essere in applicazione della legge della Regione Puglia n. 20/1999, in quanto volti, analogamente all’assegnazione dei terreni di riforma fondiaria, alla promozione dell’accesso alla proprietà contadina da parte di chi coltiva direttamente la terra, in attuazione del medesimo precetto costituzionale dell’art. 44 Cost.
Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente.
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Nota della Redazione
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