Inopponibili al fisco i mutamenti simulati della compagine sociale (Cass. civ. Sez. V n. 3610 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sono inopponibili al fisco i mutamenti simulati della compagine sociale, compresa la nomina dell’amministratore, posti in essere al solo fine di sottrarsi agli obblighi tributari. La prova della simulazione è a carico dell’amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. L’amministratore di fatto privo di legittimazione a ricevere la notificazione dell’avviso di accertamento non può tuttavia lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, dovendosi ritenere che fosse a conoscenza di ogni vicenda societaria. In tema di tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo nelle ipotesi specificamente sancite dalla legge.
Il Fatto
Un controllo sulla società rilevava l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2007 e gli anni successivi, nonostante la cessione di una serie di immobili nello stesso periodo. Le indagini evidenziavano il trasferimento della sede sociale, la nomina di un nuovo amministratore e il contestuale trasferimento delle quote a soggetti risultati irreperibili, oltre al trasferimento della residenza del precedente socio unico all’estero.
L’Ufficio, ritenuta fittizia l’intera operazione di modificazione societaria, notificava l’avviso di accertamento in capo a chi considerava il vero amministratore di fatto e responsabile della frode tributaria. Il contribuente impugnava l’atto, contestando la propria estraneità ai fatti e l’irritualità della notifica. Le ragioni non trovavano accoglimento nei gradi di merito, con doppia pronuncia conforme. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, ai quali l’Agenzia delle entrate replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con il quale si censurava la violazione delle norme sulla notificazione alle persone giuridiche di cui all’art. 145 cod. proc. civ. e la carenza di legittimazione passiva, non è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che risultava accertato, con doppia pronuncia conforme, il carattere fittizio tanto della successione nell’amministrazione societaria quanto del trasferimento di sede, profilo che integra la ratio decidendi e non risulta scalfito dal ricorso.
La Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’amministratore di fatto di una società non è legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento emesso verso la società, poiché gli artt. 145 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 impongono la consegna alla persona che rappresenta l’ente secondo la legge (Cass. V, n. 36034/2021; Cass. V, n. 15742/2014). L’amministratore di fatto non può nemmeno invocare la lesione del diritto di difesa per non aver ricevuto l’atto, essendo comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società (Cass. T, n. 4823/2023).
Il principio decisivo è però un altro: non è amministratore di fatto colui che si è spogliato fittiziamente del ruolo mediante atti simulati, volti ad affrancarsi dall’onere di assolvere gli obblighi tributari. La Corte ha richiamato Cass. V, n. 11744/2022, secondo cui non sono opponibili al fisco gli atti con cui l’amministratore si spoglia fittiziamente della carica al solo scopo di evadere i tributi. Nel caso concreto, i collegi di merito avevano ritenuto elusivi e quindi fittizi gli atti di nomina del nuovo amministratore, cessione di quote e trasferimento di sede, sicché correttamente l’avviso era stato notificato a chi era stato ritenuto il vero artefice della frode, in disparte le risultanze dei pubblici registri.
Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale e sulla carente motivazione dell’atto impositivo, sono stati parimenti ritenuti infondati. Sul primo profilo, le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 hanno chiarito che l’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 si applica ai soli tributi armonizzati e che, per i tributi non armonizzati, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo nelle ipotesi specificamente sancite. Sul secondo, la motivazione per relationem con rinvio al verbale della Guardia di Finanza non è illegittima, realizzando una mera economia di scrittura quando gli elementi sono già noti al contribuente (Cass. V, n. 30560 del 2017). Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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