Notifica a mezzo posta valida se agenzia privata subfornitore di Poste Italiane (Cass. civ. Sez. V n. 5175 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche quando il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, purché il notificante si sia rivolto all’ufficio postale e l’affidamento del plico all’agenzia sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste. In tal caso l’attività di recapito resta interna al rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio. Non integra pertanto inesistenza della notifica la circostanza che la raccomandata informativa sia stata inviata da un subfornitore del gestore del servizio postale universale, al quale l’avviso di ricevimento doveva essere restituito.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli a seguito di cartelle per un importo complessivo di oltre centomila euro, sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando l’erroneo apprezzamento della prova della notifica delle cartelle sottese all’intimazione.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo fondata e assorbente l’eccezione di mancata notifica delle cartelle quali atti presupposti dell’intimazione impugnata. Avverso tale pronuncia il riscossore ricorreva in cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 58 del 2011, oltre che dell’art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha confermato l’accertamento del giudice di prime cure, che aveva ritenuto inesistente la notifica di atti tributari eseguita mediante un gestore di posta privata al quale l’Ente Poste aveva delegato l’adempimento successivo al tentativo di notifica, cioè l’invio della c.d. raccomandata informativa.
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di novità della questione, sollevata in controricorso, e la ritiene infondata: nei precedenti gradi di merito si è discusso proprio della rispondenza a legge della notifica nel caso in cui il soggetto incaricato dal notificante si avvalga delle poste private per l’invio della raccomandata informativa. La pronuncia impugnata aveva desunto l’inesistenza della notifica dalla partecipazione del soggetto privato a quello che ha qualificato come parte integrante e indispensabile del processo notificatorio.
Nel merito il motivo è dichiarato ammissibile e fondato. È pacifico in atti che la società incaricata non abbia agito come autonomo operatore di poste private, bensì come subfornitore del gestore del servizio postale universale, presso il quale doveva essere restituito l’avviso di ricevimento della raccomandata. La Corte richiama il principio per cui la notificazione a mezzo posta è valida anche se il plico sia consegnato da un’agenzia privata di recapito, quando il notificante si sia rivolto all’ufficio postale e l’affidamento all’agenzia sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d.lgs. n. 261 del 1999 riserva in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
In tal caso, precisa la Corte, l’attività di recapito rimane interna al rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio. A sostegno sono richiamate le sentenze n. 9111 del 2012 e n. 11095 del 2008, citate in motivazione da Cass. n. 16949 del 2014. Il Collegio distingue poi la fattispecie dalla giurisprudenza invocata in controricorso, segnatamente Cass. Sez. V n. 2922 del 2015, che concerne un caso diverso, in cui il notificante si era rivolto per la notifica direttamente al gestore del servizio universale e non a una società privata.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., è dichiarato assorbito perché irrilevante ai fini della decisione. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice del merito perché riveda la controversia alla luce dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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