Travisamento del fatto probatorio: serve la revocazione, non l’error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 5176 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, e il travisamento riflette la lettura prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., secondo che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che deduca la svista sul fatto probatorio in sé come error in procedendo.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il rimborso dell’IVA richiesto dalla curatela di una società fallita. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso contro il diniego tacito formatosi sulla istanza di rimborso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che solo la domanda conforme al modello legale di cui all’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 fosse idonea a impedire il maturare del termine di decadenza biennale e a far decorrere il più ampio termine di prescrizione decennale.

La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per error in procedendo, per avere la sentenza fondato la decisione sul mancato invio della dichiarazione di cui all’art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972, in realtà presentata; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo muove dalla premessa che la decisione impugnata avrebbe posto a fondamento del proprio ragionamento una circostanza processuale inesistente, facendo decorrere il termine decadenziale dalla data del fallimento in ragione dell’omessa presentazione del modello dichiarativo da parte del curatore. La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata al momento della cessazione dell’attività, regolata dall’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, con esclusione del termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, perché la parte avrebbe dovuto far valere il vizio revocatorio e non l’error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il riferimento è al principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui la svista sul fatto probatorio in sé si corregge con l’impugnazione per revocazione per errore di fatto, mentre il travisamento che riflette la lettura del fatto prospettata da una parte va dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda della natura, processuale o sostanziale, del fatto.

Nel caso concreto la censura investiva il mancato riscontro dell’invio del modello dichiarativo: una svista che, concernendo il fatto probatorio in sé, avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso il rimedio revocatorio.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi instaurati dopo il 1° gennaio 2023 per effetto dell’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, in continuità con l’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è ammesso, per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., con esclusione del numero 5.

La parte soccombente nei primi due gradi deve quindi indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono tra loro diverse. Nella specie tale onere non è stato assolto. La Corte ha precisato che la doppia conforme ricorre anche quando le statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice di appello. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della controricorrente, con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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