Inammissibile il ricorso che ignora la statuizione di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 19060 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingono direttamente l’apprezzamento di merito operato dal giudice d’appello, senza censurare l’error in procedendo in cui questi è incorso, sono inammissibili. Da tale omissione deriva il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il venir meno dell’interesse a far valere l’erroneità delle ulteriori statuizioni. Il giudice d’appello che riformi in parte la sentenza impugnata, pur in assenza di una specifica richiesta dell’appellante che abbia domandato la sola riforma integrale, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il petitum immediato dell’impugnazione è la riforma della sentenza.

Il Fatto

Un subappaltatore ha agito per ottenere il corrispettivo di lavorazioni eseguite in forza di un accordo verbale, commisurato ai prezzi del Genio Civile. Il subcommittente ha resistito, deducendo che il prezzo era stato pattuito a corpo e lamentando inadempimenti del subappaltatore, con domanda riconvenzionale di risarcimento.

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda principale e rigettato la riconvenzionale. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha ridotto il quantum del corrispettivo, dichiarando inammissibili per difetto di specificità i motivi di gravame avverso il rigetto della riconvenzionale. Il subcommittente ha proposto ricorso principale per cassazione; il subappaltatore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi del ricorso principale e li dichiara inammissibili. Il ricorrente, a fronte della declaratoria di inammissibilità dei motivi d’appello, ha denunciato la violazione della norma sostanziale sul subappalto e la valutazione del compendio istruttorio, senza attingere specificamente la statuizione di inammissibilità mediante la deduzione di un error in procedendo.

Sul punto la Corte assicura continuità all’insegnamento secondo cui i motivi che, dinanzi alla dichiarazione di inammissibilità del gravame, colpiscono il merito senza censurare l’errore di rito determinano l’inammissibilità del ricorso, con passaggio in giudicato della statuizione e venir meno dell’interesse (richiamate Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24550 del 11/08/2023 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21514 del 20/08/2019).

Il ricorrente rimasto soccombente, qualora voglia impedire il passaggio in giudicato di una statuizione di inammissibilità per difetto di specificità, ha l’onere di denunciare l’errore e di dimostrare che il motivo d’appello possedeva i requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., trascrivendo l’atto di appello in modo completo o nelle parti salienti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021). Il ricorrente si è invece limitato a rinviare agli atti di merito, confermando le lacune espositive rilevate dalla Corte distrettuale.

Quanto al terzo motivo, la censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile perché non indica alcun fatto storico nella sua oggettiva esistenza, non potendo qualificarsi tali le singole questioni decise né le mere risultanze istruttorie (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022).

Il ricorso incidentale è rigettato. La Corte esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c.: il giudice d’appello che riformi in parte la sentenza, indipendentemente da una specifica richiesta di riforma integrale, non eccede il chiesto, dipendendo l’ampiezza della riforma dallo scrutinio dei motivi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 19/12/2014). È infondata anche la doglianza sulla mancata considerazione della consulenza tecnica, poiché l’art. 1657 c.c. consente il ricorso a tariffe o usi solo in mancanza dell’accordo delle parti, nella specie provato nel compenso a corpo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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