Raddoppio dei termini per l’accertamento e motivazione della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 475 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati del d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione. La soglia di rilevanza penale va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione e all’epoca dell’accertamento, non rilevando che, per effetto dell’annullamento di parte della pretesa, la soglia sia successivamente venuta meno, salvo che l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione. La motivazione della sentenza tributaria è idonea quando consente di ricostruire l’iter logico seguito. La riduzione delle sanzioni ex art. 7, quarto comma, del d.lgs. n. 472 del 1997 non è predicabile senza la specifica illustrazione dei presupposti e delle difese coltivate nei gradi di merito.

Il Fatto

A seguito di indagini della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente avvisi di accertamento per Irpef degli anni dal 2006 al 2009, contestando la detenzione all’estero, in Svizzera, di redditi sottratti a dichiarazione. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla CTP di Milano, che riduceva parzialmente la pretesa; sia il contribuente sia l’Amministrazione proponevano appello.

La CTR della Lombardia accoglieva parzialmente il gravame dell’Agenzia in ordine all’imposta sostitutiva sugli interessi dei conti esteri e rigettava quello del contribuente. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, attinenti alla dedotta nullità della decisione per motivazione apparente e al calcolo della base patrimoniale detenuta all’estero. Il giudice del gravame, confermando il primo grado, ha stimato l’ammontare sulla base della documentazione probatoria acquisita in atti, non rilevando la consistenza del capitale detenuto nel 2003.

Il contribuente non coglie la ratio decidendi e propone una critica non specifica, quindi inammissibile. La motivazione della CTR è presente, chiara e non contraddittoria. I due motivi sono respinti.

Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte richiama l’orientamento consolidato: il raddoppio dei termini presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, non la sua effettiva presentazione, come chiarito da Corte cost. n. 247 del 2011 (Cass. Sez. VI-V n. 17586 del 2019).

Quanto alla soglia di rilevanza penale, essa va valutata al momento della violazione e dell’accertamento, non rilevando il successivo venir meno per annullamento di parte della pretesa, salvo l’uso pretestuoso dello strumento (Cass. Sez. VI-V n. 13483 del 2016). Il motivo è infondato.

Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, denunciano la mancata riduzione delle sanzioni e la violazione del principio di capacità contributiva. La Corte li dichiara inammissibili: il ricorrente non chiarisce come abbia proposto le critiche nei gradi di merito, non prova lo spossessamento patrimoniale e non indica l’ammontare delle sanzioni. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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