Il giudice dell’ottemperanza tributaria verifica la compatibilità dell’aiuto di Stato (Cass. civ. Sez. V n. 18076 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza tributaria, investito dell’attuazione di un giudicato che ha riconosciuto un’agevolazione fiscale, ha il potere e il dovere di verificare la compatibilità del beneficio con il diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, senza che il giudicato osti a tale accertamento. L’efficacia diretta delle norme unionali si estende alle decisioni con cui la Commissione dispone la sospensione, dichiara l’incompatibilità o ordina la restituzione di un aiuto, comportando l’invalidità o l’inefficacia degli atti in forza dei quali l’aiuto è stato erogato. L’ingiunzione di sospensione è obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva. Il giudizio di ottemperanza, per la sua peculiare natura attuativa, consente di accertare i presupposti e le condizioni del rimborso, compresa la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del beneficio.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un insediamento produttivo in un Comune della Regione Sicilia colpito dagli eventi calamitosi del 2002, aveva ottenuto dalla C.t.p. di Catania, con sentenza n. 981 del 2012 passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al rimborso del 50 per cento delle imposte versate negli anni 2002 e 2003, in forza dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006. Non ottenendo l’esecuzione, il contribuente ha proposto istanza di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992.
La C.t.p., con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l’Ufficio non potesse invocare in sede di ottemperanza la questione degli aiuti di Stato sollevata dalla Commissione europea, essendo sul diritto al rimborso sceso il giudicato, e ha nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, chiarendo che l’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992 consente di denunciare non solo le violazioni delle norme sul giudizio di ottemperanza, ma ogni altro error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, incluso il mancato esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum cui l’Amministrazione non si sia adeguata.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Le agevolazioni fiscali connesse a calamità naturali sono state dichiarate incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione del 14 agosto 2015. Già con decisione del 17 ottobre 2012 la Commissione aveva avviato la procedura e ingiunto la sospensione degli aiuti. Poiché la sentenza che aveva riconosciuto il beneficio era passata in giudicato il 19 ottobre 2012, la questione va esaminata tenendo conto sia degli effetti dell’ingiunzione di sospensione, sia delle caratteristiche del giudizio di ottemperanza.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’efficacia diretta delle norme unionali si estende alle decisioni della Commissione che dispongono la sospensione, dichiarano l’incompatibilità o ordinano la restituzione, comportando l’invalidità o l’inefficacia degli atti in forza dei quali l’aiuto è stato erogato. L’ingiunzione di sospensione era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi e a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva. Nemmeno una decisione definitiva che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione può regolarizzare le misure adottate in violazione della clausola di sospensione.
Sul versante interno, la Corte esclude che il giudicato impedisca la verifica in sede di ottemperanza, in ragione della peculiare natura attuativa di questo giudizio. Il giudice dell’ottemperanza, pur entro i confini dell’oggetto della controversia definita con il giudicato, può e deve enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitarne l’effettiva portata precettiva, estesi alla verifica di tutti i presupposti e le condizioni del rimborso.
Infine, poiché la decisione della Commissione non pregiudica la possibilità che singoli benefici non costituiscano aiuti di Stato o siano compatibili, diventa dirimente accertare se il contribuente possieda i requisiti soggettivi e oggettivi. La sentenza impugnata, che ha dato attuazione al giudicato senza verificarne la compatibilità con il diritto unionale, non ha fatto corretta applicazione di tali principi: il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione. Il secondo motivo è inammissibile perché enunciato senza illustrazione.
Nota della Redazione
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