Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata della lite (Cass. civ. Sez. V n. 4089 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della definizione agevolata della lite disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con il pagamento del dovuto e in assenza di istanza di trattazione entro il 31.12.2020, determina l’estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi del secondo periodo del comma 10 della medesima disposizione. Il giudice non deve decidere il merito del ricorso, ma limitarsi a prendere atto dell’intervenuto perfezionamento della definizione. Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, secondo la regola di legge.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria che aveva rigettato l’appello erariale. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva accolto il ricorso della società contribuente e dei soci avverso gli avvisi di accertamento con cui erano stati imputati, ai fini delle imposte dirette, maggiori redditi alla società e, per trasparenza, a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, per l’anno d’imposta 2007.

Nel corso del giudizio di legittimità i controricorrenti hanno depositato copia delle domande di definizione agevolata e delle attestazioni di pagamento, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio. La controversia era stata già sospesa e rinviata a nuovo ruolo in applicazione del richiamato art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato la documentazione allegata dai contribuenti, relativa alla presentazione delle rispettive domande di definizione agevolata e ai conseguenti pagamenti del dovuto. Ha rilevato che nessuna delle parti interessate, dopo la sospensione del giudizio, ha presentato l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 entro il termine del 31.12.2020.

La Corte ha inoltre verificato che non risulta intervenuto alcun diniego della definizione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questi elementi integrano i presupposti richiesti dalla norma per dichiarare l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata.

La decisione non affronta il merito del motivo di ricorso erariale. Il percorso argomentativo si esaurisce nell’accertamento dei fatti estintivi: presentazione delle domande, avvenuto pagamento del dovuto, mancata attivazione della parte per la trattazione e assenza di diniego amministrativo. Su questa base la Corte ha dichiarato l’estinzione.

Quanto alle spese, la Corte ha stabilito che restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, come per legge. Il P.G., con requisitoria scritta, aveva chiesto il rigetto del ricorso, ma la sopravvenuta causa estintiva ha assorbito ogni valutazione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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