Notifica cartella esattoriale ex art. 140 c.p.c. e prova del perfezionamento (Cass. civ. Sez. V n. 18025 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo o processuale, qualora la consegna non avvenga per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è data dal notificante mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Non è necessario che tale avviso sia sottoscritto dal destinatario, né che la raccomandata sia stata materialmente ricevuta: è sufficiente che il giudice possa esprimere un giudizio ragionevole e fondato sulla sua ricezione, effettiva o quanto meno legale, idonea a immettere l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Resta distinta l’ipotesi dell’irreperibilità relativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ. da quella dell’irreperibilità assoluta di cui all’art. 143 cod. proc. civ., che sola imporrebbe nuove ricerche anagrafiche.

Il Fatto

La contribuente riferiva di aver appreso solo in data 03.06.2019, a seguito di richiesta di estratto di ruolo, dell’esistenza di cartelle esattoriali a proprio carico relative all’anno di imposta 2010, mai ricevute. Proponeva quindi ricorso davanti alla C.T.P. di Napoli, che lo accoglieva con sentenza n. 6661/2020.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello davanti alla C.T.R. della Campania, sostenendo la correttezza della notificazione, avvenuta secondo il procedimento previsto per la temporanea assenza del destinatario. La C.T.R. accoglieva il gravame con sentenza n. 5355/2021, affermando la regolarità della notifica e della spedizione dell’avviso di deposito, di cui era stata prodotta anche la cartolina di ricevimento. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso dall’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si deduce l’erronea applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., da cui deriverebbe la inesistenza o nullità del procedimento di notificazione della cartella, conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo. La Corte ritiene il motivo non accoglibile.

La sentenza impugnata ha accertato che l’Ufficio ha provato l’avvenuta notificazione producendo la relazione del messo notificatore, atto avente natura di atto pubblico, dalla quale risulta il deposito in busta sigillata presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso, con spedizione della raccomandata informativa. Nel giudizio di merito è stata altresì prodotta copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non consegnata per assenza del destinatario e nuovamente depositata.

Il ricorrente invoca la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15/04/2021, che richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, ma solo per verificare l’immissione dell’atto nella sfera di conoscenza del destinatario, non l’effettiva ricezione. La Corte chiarisce che il ricorrente confonde l’irreperibilità relativa di cui all’art. 140 cod. proc. civ., qui impiegata, con l’irreperibilità assoluta di cui all’art. 143 cod. proc. civ., che sola avrebbe richiesto nuove ricerche anagrafiche e che nel caso di specie non è pertinente.

Richiamando la Corte cost. n. 3 del 14.01.2010, che ha dichiarato illegittimo l’art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui faceva decorrere gli effetti della notifica dalla spedizione della raccomandata, la Corte ribadisce che le Sezioni Unite esigono la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di deposito, senza però richiedere che essa sia stata materialmente ricevuta. Ciò che rileva è la ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto.

La Corte rileva inoltre che il motivo non individua quale vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ. riguardi la decisione impugnata. Ritenuta la censura di motivazione, ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla violazione del minimo costituzionale. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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