Notifica analogica dell’atto impositivo e attestazione di conformità (Cass. civ. Sez. V n. 17475 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima quando la sua conformità all’originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Tale attestazione è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto medesimo e gli conferisce un valore probatorio equiparato all’originale informatico, con conseguente insussistenza di nullità della notifica per assenza del contrassegno o “glifo”. Il contraddittorio endoprocedimentale deve ritenersi rispettato quando il contribuente ha presentato osservazioni che hanno dato vita a specifiche valutazioni sul contenuto dell’atto impositivo.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, con il quale l’Ufficio, all’esito di un processo verbale di constatazione riguardante più annualità, contestava la partecipazione a una frode fiscale con acquisti fittizi di merce documentati da fatture oggettivamente inesistenti, la violazione della disciplina IVA sulla compravendita di schede telefoniche e il ruolo di società filtro in una frode carosello su materiale tecnologico, con fatture soggettivamente inesistenti. Ne derivava il recupero di imposte e l’irrogazione di sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo rispettati il diritto di difesa e il contraddittorio endoprocedimentale, assolto l’onere probatorio dell’Ufficio e non assolto quello contrario della società. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 23, comma 2, e 71 d. lgs. n. 82/2005 e dell’art. 2712 cod. civ., sostenendo che la copia analogica dell’avviso consegnata fosse priva del contrassegno e che, trattandosi di atto inesistente, non operasse la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ.
La Corte, pur rilevando l’inammissibilità del motivo per non avere il ricorrente colto la ratio decidendi, incentrata non sulla sanatoria della nullità bensì sulla conformità della copia all’originale, lo ha dichiarato manifestamente infondato. Ha affermato che la notificazione della copia analogica è legittima se la conformità all’originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, poiché tale attestazione dimostra l’avvenuta sottoscrizione dell’atto e ne conferisce valore probatorio equiparato all’originale informatico. A sostegno richiama Cass., Sez. V, n. 13995 del 2024, Cass., Sez. VI, n. 24681 del 2022, Cass., Sez. VI, n. 30117 del 2021 e Cass., Sez. V, n. 1557 del 2021.
Con il secondo motivo si censurava la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, assumendo necessario il contraddittorio in caso di accessi presso i locali dell’impresa. Anche tale motivo è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato: la ricorrente non aveva censurato la concorrente statuizione del giudice di appello sulla mancata prova di resistenza, né l’accertamento in fatto circa l’avvenuta instaurazione del contraddittorio, essendo state presentate osservazioni che avevano dato vita a specifiche valutazioni sul contenuto dell’atto.
Il terzo motivo, incentrato sul vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile in forza dell’art. 348-ter cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di doppia conforme e non essendo più deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese e applicazione degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023.
Nota della Redazione
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