Beneficiario effettivo disgiunto dall’operatività della società interposta (Cass. civ. Sez. 5 n. 1635 del 25.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di beneficiario effettivo di canoni e royalties, la qualità di soggetto giuridicamente esistente e economicamente operante non esclude che la società percipiente svolga il ruolo di mera intermediaria o conduit company. La verifica della effettiva titolarità e disponibilità del reddito percepito, con superamento del dominion test, è essenziale per l’accesso ai benefici convenzionali, potendo l’elusione realizzarsi anche mediante operazioni effettive e reali. Il giudicato esterno sulla sussistenza del requisito del beneficiario effettivo, non trattandosi di elemento stabile o tendenzialmente permanente, non spiega efficacia con riferimento ad anni d’imposta diversi da quello oggetto del giudicato.

Il Fatto

La società contribuente applicava la ritenuta nella misura agevolata prevista dalla Convenzione italo-tedesca sulle royalties corrisposte alla consociata tedesca. All’esito di verifiche, l’Amministrazione finanziaria riteneva che l’effettivo percettore fosse la casa madre statunitense, alla quale i canoni erano stati ritrasferiti integralmente, come emergente da una e-mail, e notificava un avviso di accertamento per la maggiore ritenuta dovuta in base alla Convenzione Italia-USA.

Sia la CTP sia la CTR accoglievano le ragioni della contribuente, escludendo una interposizione, anche reale, della società tedesca in quanto società effettivamente operante sul mercato.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma che il thema decidendum non verte sull’accertamento dell’effettiva struttura della consociata tedesca, ma sulla individuazione del beneficiario effettivo delle royalties ai sensi dell’art. 12 della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 459/1992. Il concetto di beneficiario effettivo, elaborato dall’OCSE e ripreso dall’ordinamento eurounitario, è volto ad impedire pratiche di treaty shopping.

La Corte richiama il Commentario OCSE 2014 ed evidenzia che la natura di mera intermediaria può discendere non solo da obblighi legali o contrattuali di ritrasferimento, ma anche da circostanze di fatto. La stessa giurisprudenza unionale esclude la qualifica di beneficiario effettivo per le società i cui poteri di disposizione dei flussi reddituali risultino limitati, senza che rilevi l’assenza di una simulazione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte enuncia i c.d. test autonomi e disgiunti per la verifica della natura abusiva della costruzione: il substantive business activity test, il dominion test e il business purpose test. Sotto tale profilo, la sola circostanza che la consociata tedesca fosse operativa ed esercitasse funzioni di headquarter non è dirimente.

La CTR è incorsa in un errore laddove ha condizionato la configurabilità dell’interposizione reale alla prova di una costruzione societaria priva di ogni finalità economica diversa dal mero risparmio fiscale.

La Corte disattende l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente: la qualifica di beneficiario effettivo non rientra tra i presupposti stabili o tendenzialmente permanenti, dovendo essere verificata con riferimento a ciascun anno d’imposta, sicché il giudicato relativo ad altri periodi non può esplicare efficacia espansiva. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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