Notifica al difensore e motivazione apparente sull’irrilevanza del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 39418 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione al difensore di fiducia eseguita, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., dopo che l’ufficiale giudiziario ha accertato l’impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato o eletto, integra una mera irregolarità e non una nullità di ordine generale, poiché in entrambe le ipotesi il destinatario dell’atto resta il difensore. L’impossibilità della notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, che legittima il ricorso alle forme alternative, è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato o dalla non agevole individuazione del luogo, senza necessità di indagine sull’irreperibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì, aveva ridotto la pena inflitta a due imputati per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., confermando la dichiarazione di colpevolezza, la continuazione, l’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. e disponendo confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Avverso tale pronuncia i difensori proponevano ricorso congiunto, deducendo con un primo motivo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita al difensore e non nel domicilio eletto dagli imputati, e con un secondo motivo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale negato la causa di non punibilità con motivazione asseritamente apparente.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Suprema Corte rileva che l’ufficiale giudiziario aveva effettuato due accessi presso il luogo del domicilio dichiarato, senza reperire alcuna delle persone indicate nell’art. 157 cod. proc. pen.; aveva quindi depositato l’atto nella casa comunale con avviso a mezzo raccomandata, restituita per compiuta giacenza, e solo successivamente aveva notificato presso il difensore a mezzo p.e.c.

Secondo la giurisprudenza costante richiamata, tra cui Sezioni Unite n. 58120 del 22.06.2017, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine sull’irreperibilità, doverosa solo qualora non sia stato possibile procedere ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen..

Il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia delle Sezioni Unite è giudicato non conferente, perché in quel caso il riferimento era alla notifica eseguita ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore in luogo di quella ex art. 161 cod. proc. pen. in presenza di domicilio dichiarato o eletto. Nella specie, invece, la consegna al difensore è avvenuta correttamente dopo l’accertamento dell’assenza degli imputati, con la conseguenza che l’erronea indicazione della norma nella relata costituisce mera irregolarità e non nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., identificandosi in entrambi i casi il destinatario con il difensore di fiducia.

Quanto alla dedotta violazione del termine a comparire, la Corte la dichiara non scrutinabile, trattandosi di nullità di carattere intermedio soggetta ai limiti di rilevabilità dell’art. 180 cod. proc. pen. e non eccepita tempestivamente innanzi al giudice del merito.

Il secondo motivo è invece accolto. La motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è giudicata apparente e, dunque, inesistente, perché espressa attraverso argomentazioni di puro genere, riferibili a qualsiasi fattispecie astratta, e proposizioni apodittiche prive di aggancio alle risultanze processuali. La sentenza è pertanto annullata limitatamente a tale causa di esclusione della punibilità, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna; nel resto i ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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