Affidamento in prova: no senza revisione critica del reo (Cass. pen. Sez. I n. 7359 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudizio prognostico richiesto dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 non può fondarsi sulla sola assenza di un’occupazione lavorativa stabile del condannato. Il tribunale di sorveglianza deve valutare unitariamente il compendio informativo acquisito, verificando non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Assume rilievo decisivo il percorso di revisione critica dei pregressi comportamenti criminosi: la sua mancanza, unita alla persistente affermazione di innocenza, giustifica il diniego del beneficio. Il controllo di legittimità non può risolversi nella rivalutazione dei presupposti del beneficio, ma solo nella verifica della congruità e della correttezza giuridica della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza del 16 ottobre 2024, concedeva alla condannata la detenzione domiciliare e rigettava contestualmente l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata congiuntamente in relazione a una pena di un anno e otto mesi di reclusione, divenuta irrevocabile nel gennaio 2023.

Avverso tale ordinanza la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione. La difesa sosteneva che il tribunale avesse valutato in modo incongruo i presupposti del beneficio, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un’occupazione lavorativa stabile e trascurando il progetto rieducativo proposto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Osserva che la doglianza non individua singoli profili del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione nel merito dei presupposti del beneficio, già vagliati dal tribunale in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il giudice di sorveglianza ha valutato correttamente gli elementi disponibili con motivazione congrua, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità della condannata, correlato al progetto rieducativo ritenuto inadeguato. La mancanza di occupazione lavorativa stabile non è stata considerata isolatamente, ma in correlazione al percorso rieducativo, caratterizzato dall’assenza di revisione critica dei propri comportamenti criminosi.

Il giudizio negativo risulta corroborato dal compendio informativo, valutato unitariamente, nel cui contesto si evidenzia che la condannata è priva di occupazione e non ha avviato alcun percorso di revisione critica, dichiarandosi innocente.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità, è necessaria la valutazione della condotta successiva del condannato, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi (Sez. 1, n. 31420 del 2015).

Parimenti consolidato è il principio per cui il vaglio dei comportamenti antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati deve tener conto del processo di revisione critica concretamente seguito dal richiedente, indispensabile per giudicare il suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 2019; Sez. 1, n. 33287 del 2013; Sez. 1, n. 18388 del 2008). Il tribunale si è espresso correttamente in termini negativi, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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