Ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza su reati fiscali e bancarotta (Cass. pen. Sez. V n. 39430 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per Cassazione che non si confronti con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che si limiti a riproporre i motivi già esaminati dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, richiede sotto il profilo soggettivo il solo dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o di cui accetti l’eventualità, oltre al dolo specifico di evasione, il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato. La verifica della consapevolezza dell’utilizzatore può fondarsi su indicatori obiettivi, quali la natura fittizia delle società emittenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa in primo grado con rito abbreviato, ha prosciolto due imputati da una serie di addebiti fiscali per intervenuta prescrizione, confermando la condanna per i reati residui. Nei confronti di uno di essi risultavano accertate condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di documenti contabili e omessa dichiarazione, in relazione a più società dichiarate fallite.

All’altro imputato era contestato l’uso di fatture per operazioni inesistenti ai fini delle dichiarazioni IVA e sulle imposte dirette. La Corte territoriale, preso atto della prescrizione di alcuni reati fiscali, ha ridotto la pena per entrambi. Avverso tale sentenza i difensori di fiducia hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso del primo imputato, il motivo relativo alla valutazione della confessione è giudicato del tutto generico e reiterativo, privo della specificazione del capo o del punto della decisione cui si riferisce la doglianza, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La censura riproduce il tema difensivo già svolto in appello, senza confrontarsi con il dato oggettivo valorizzato dalla Corte distrettuale.

Il secondo motivo, concernente il discostamento della pena dal minimo edittale, è parimenti generico. La Corte territoriale ha giustificato il trattamento sanzionatorio facendo leva sull’ampiezza e sull’organizzazione del sistema fraudolento, con motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato, ribadito da Sez. U n. 8825 del 27/10/2016.

Il ricorso del secondo imputato è dichiarato manifestamente infondato e reiterativo. I giudici di appello hanno ritenuto assolto l’onere probatorio del pubblico ministero, valorizzando una serie di indicatori: la natura di cartiere delle società emittenti, l’anomalia della numerazione di alcune fatture e la natura fittizia di talune attività documentate. La prova testimoniale a discarico è stata giudicata vaga, non ricollegabile a specifiche lavorazioni, e la documentazione dei pagamenti irrilevante, essendo possibile una successiva retrocessione.

La Corte osserva che l’approccio del giudice di merito è coerente con la giurisprudenza in materia di dolo del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il delitto richiede il solo dolo generico, consistente nella consapevole indicazione di elementi passivi della cui fittizietà l’agente sia certo o di cui accetti l’eventualità, oltre al dolo specifico di evasione, il cui conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato, come affermato da Sez. III n. 37131 del 04/07/2024. All’inammissibilità consegue la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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