Il mancato trasporto intracomunitario esclude la non imponibilità Iva e non può essere superato dalla non contestazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14981 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, ultimo capoverso, c.p.c. non implica, a carico dell’amministrazione finanziaria, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo, il quale preesiste al giudizio e individua i fatti costitutivi della pretesa. Detta regola opera solo in relazione a circostanze conosciute o conoscibili dalla controparte con l’ordinaria diligenza e resta inoperante per i fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell’interessato. Ne consegue che, in tema di cessioni intracomunitarie, il contribuente che contesti la pretesa deve dimostrare o l’effettivo trasporto dei beni in altro Stato membro, ovvero il venir meno delle cessioni per successivo scioglimento del rapporto negoziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini Iva per l’anno 2008, i corrispettivi di sei cessioni di beni effettuate verso cessionari spagnoli e francesi, rilevando l’assenza di prova documentale dell’avvenuto trasporto della merce in altro Stato dell’Unione europea, requisito essenziale per la non imponibilità ex art. 41 d.l. n. 331/1993.
Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche respingeva l’appello dell’Ufficio. Il giudice d’appello riteneva che le operazioni con il cessionario francese non si fossero perfezionate, circostanza da considerare non contestata dall’Amministrazione, con conseguente insussistenza del debito d’imposta. L’Agenzia ricorreva per cassazione affidandosi a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 11 d.P.R. n. 633/1972, 2697 c.c. e 41 d.l. n. 331/1993. In via preliminare, ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del motivo. La violazione della regola della non contestazione è denunciabile in sede di legittimità, purché il ricorrente indichi puntualmente la sede processuale delle contestazioni e il contenuto degli atti difensivi avversari, onere nella specie assolto con la trascrizione delle deduzioni svolte nelle controdeduzioni e nell’atto di appello.
Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 16984/2023 e Cass. n. 19806/2019), la Corte ha ribadito che la struttura dialettica del processo tributario esige che la verifica dei fatti posti a fondamento della pretesa passi attraverso elementi diversi dalla mera affermazione difensiva. L’avviso di accertamento già allegava i fatti costitutivi della ripresa fiscale: le cessioni verso cessionari comunitari e il mancato trasporto. A fronte di tali allegazioni, spettava alla contribuente dimostrare o l’avvenuto trasporto o lo scioglimento dei rapporti negoziali, non potendo l’Amministrazione subire l’onere di contestare circostanze collocantesi al di fuori della propria sfera di conoscibilità.
La sentenza impugnata era quindi errata laddove aveva valorizzato la presunta non contestazione del mancato perfezionamento delle operazioni, obliterando le espresse contestazioni formulate dall’Ufficio e addossando a quest’ultimo un onere di allegazione ulteriore. La Corte ha conclusivamente cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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