Notifica diretta nel processo tributario: valida con timbro e data sulla copia (Cass. civ. Sez. V n. 16244 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello che, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 al precedente art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere effettuata all’ufficio del Ministero delle Finanze e all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, è valida qualora, sulla copia dell’atto depositato, la sottoscrizione dell’impiegato addetto non sia accompagnata dalla dichiarazione di ricevuta, ma dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna. Tale adempimento è sufficiente a garantire il rituale ricevimento dell’atto da parte del destinatario, alla stregua del principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Una società agricola proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007, di importo contenuto, relativo a un terreno agricolo sito in Catania. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso originario per difetto di prova della rituale notifica dell’atto introduttivo all’ente impositore. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ribadendo che sulla copia dell’atto la stampigliatura del timbro con numero di protocollo non era accompagnata dalla sottoscrizione dell’impiegato addetto, donde l’inesistenza della notifica.

Il contribuente ricorreva per cassazione, censurando la violazione del d.lgs. n. 546/1992 e sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente qualificato come inesistente una notifica in realtà perfezionatasi. La società intimata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Corte ritiene il motivo infondato quanto all’ inquadramento, ma coglie l’occasione per precisare l’esatto confine tra notifica inesistente e notifica irregolare.

Il Collegio ricostruisce anzitutto la regola della notificazione diretta: la norma consente la consegna dell’atto all’ufficio finanziario o all’ente locale mediante rilascio di ricevuta sulla copia da parte dell’impiegato addetto. In forza di tale disciplina, la notifica è inesistente quando sulla copia manchi del tutto la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente un documento diverso ed estraneo alla copia stessa, come affermato in un lungo e consolidato orientamento richiamato nella decisione.

La Corte estende poi l’analisi al profilo del concessionario della riscossione, ribadendo che la medesima modalità di notificazione resta valida anche nei suoi confronti quando vi sia consegna diretta all’impiegato addetto che rilascia ricevuta sulla copia, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario o al servizio postale.

Il passaggio decisivo riguarda l’arresto invocato a contrario dal ricorrente, secondo cui l’apposizione del timbro con data sulla prima pagina dell’atto, pur senza protocollo né ricevuta, basterebbe a dimostrare il perfezionamento della notifica. La Corte legge con attenzione quella motivazione e ne isola il dato distintivo: nel caso allora deciso non si discuteva di carente sottoscrizione dell’impiegato, ma della sola equipollenza tra timbro e dichiarazione di ricevuta.

Da qui il principio enunciato: se sulla copia depositata la sottoscrizione dell’impiegato addetto è accompagnata non dalla dichiarazione di ricevuta, ma dal timbro dell’ufficio ricevente con la data di consegna, la notifica è valida. L’adempimento garantisce il rituale ricevimento da parte del destinatario e risponde ai canoni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Poiché la sentenza impugnata si era invece fermata all’assenza di sottoscrizione, qualificando la notifica come inesistente, il motivo è rigettato e la ricorrente è tenuta all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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