Notifica irrituale dell’invito ad adesione e accertamento sintetico (Cass. civ. Sez. V n. 21748 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con adesione, la notifica dell’invito a comparire eseguita presso la residenza del contribuente, anziché nel domicilio eletto, costituisce notifica irrituale che non determina alcuna nullità quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo stato ritirato personalmente dal destinatario. Il vizio della modalità di notificazione non è opponibile quale compressione dei diritti del contribuente ove questi abbia avuto piena conoscenza dell’atto. In tema di accertamento sintetico, l’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 consente all’Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo netto sulla base degli indici del cd. redditometro, restando dispensata da qualunque ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva. Grava sul contribuente, posto nella condizione di difendersi, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il giudice di legittimità non può procedere a una rivalutazione del materiale probatorio, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

La contribuente era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso con ricostruzione sintetica del reddito basata sulla disponibilità di beni-indice: possesso e acquisto di autovetture e possesso di immobili ad uso abitativo del nucleo familiare.

La parte presentava istanza di accertamento con adesione, eleggendo domicilio presso il difensore. La convocazione era invece notificata presso la residenza, cosicché il confronto endoprocedimentale non aveva luogo e l’Ufficio procedeva alla ripresa a tassazione. La contribuente impugnava l’atto davanti al giudice tributario, deducendo la mancata convocazione nel domicilio eletto e contestando la quantificazione, poiché i beni sarebbero stati acquistati e mantenuti con i proventi dell’intero nucleo familiare. I gradi di merito erano sfavorevoli e la parte ricorreva per cassazione con due mezzi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa erariale. La sentenza impugnata era stata depositata l’8 luglio 2016; computando il termine semestrale e i 31 giorni di sospensione feriale, la scadenza doveva collocarsi al 10 febbraio 2017, mentre il ricorso era stato notificato il 7 febbraio 2017. Il ricorso è pertanto tempestivo e può essere esaminato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 141 cod. proc. civ., lamentando la pretermissione della procedura di adesione per essere stato l’invito notificato presso la residenza anziché nel domicilio eletto. Il motivo è rigettato: come accertato nella sentenza impugnata e non contestato, la parte aveva personalmente ritirato la raccomandata contenente l’invito a comparire, dimostrando piena conoscenza dell’atto. La notifica, seppure irrituale, ha raggiunto il suo scopo e non può essere opposta quale compressione dei diritti del contribuente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le spese ritenute effettive non lo erano e che per farvi fronte erano stati utilizzati redditi diversi da quelli personali. Il motivo è rigettato, perché richiede una rivalutazione del bilanciamento probatorio riservata al giudice di merito.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui gli uffici finanziari possono determinare sinteticamente il reddito complessivo netto sulla base degli indici fissati dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 (cd. redditometro), con dispensa dell’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice. Resta a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, richiamando Cass. n. 16912 del 2016, Cass. n. 17793 del 2017, Cass. n. 27811 del 2018 e Cass. n. 17534 del 2019.

Il ricorso è dichiarato infondato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con condanna della ricorrente e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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