Notifica irrituale e nullità a regime intermedio sanata dalla mancata eccezione (Cass. pen. Sez. IV n. 6283 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita in luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. L’omessa effettuazione di nuove ricerche dell’imputato da parte dell’ufficiale giudiziario, quando la notificazione sia eseguita mediante deposito nella casa comunale, integra una mera irregolarità, non rientrando tra le nullità contemplate dall’art. 171 cod. proc. pen. L’eventuale conoscenza effettiva del processo conseguita dall’imputato esclude il verificarsi della nullità assoluta.

Il Fatto

Il difensore di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del Tribunale per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza per i reati ascritti. La questione centrale riguarda la regolarità della citazione a giudizio di primo grado.

Il decreto di citazione per la prima udienza era stato notificato all’imputato per compiuta giacenza, previo deposito della copia nella casa comunale e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento non ritirata nel termine di dieci giorni. Da tale modalità la difesa fa discendere la nullità assoluta della notifica, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza di primo grado e necessità di rinnovazione dibattimentale.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva già riconosciuto l’errore nella notificazione: stante la dichiarazione di domicilio dell’imputato, l’ufficiale giudiziario non avrebbe dovuto seguire le modalità dell’art. 157 cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto eseguire la notificazione con consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28451 del 2011.

La Suprema Corte conferma che tale irregolarità non integra una nullità assoluta, essendo stata oggetto di sanatoria ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. Il difensore d’ufficio, alla prima udienza, nulla aveva eccepito sulla erronea affermazione del Tribunale circa la regolarità della citazione; l’eccezione difensiva era stata proposta solo tardivamente, dopo che il Giudice, sull’accordo delle parti e alla presenza dell’imputato, aveva già assunto provvedimenti di natura istruttoria.

Il Collegio richiama il principio per cui, ove il decreto di citazione sia notificato in luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i termini decadenziali dell’art. 182 cod. proc. pen., salvo il caso di inidoneità concreta a consentire la conoscenza effettiva dell’atto, che configura la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. V n. 27546 del 2023). L’omessa effettuazione di nuove ricerche dell’imputato da parte dell’ufficiale giudiziario integra una mera irregolarità, non rientrando tra le nullità dell’art. 171 cod. proc. pen. (Sez. III n. 11873 del 2010).

Nel caso concreto, la presenza dell’imputato all’udienza successiva esclude qualsiasi questione di mancata conoscenza effettiva del processo. La Corte richiama le Sezioni Unite Palumbo n. 119 del 2004-2005, secondo cui l’imputato che eccepisca la nullità assoluta della citazione deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento. La giurisprudenza di legittimità, sotto l’egida del canone del pregiudizio effettivo e del principio di offensività processuale, esige che la violazione abbia concretamente compromesso le garanzie presidiate dall’ipotesi di invalidità (conforme Sezioni Unite Amato n. 7697 del 2016-2017).

Quanto alla dedotta impossibilità di accedere ai riti alternativi, il difensore presente alla prima udienza, ove munito di procura speciale, avrebbe potuto formulare richiesta, che invece non risulta proposta. Il secondo motivo è assorbito e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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