Il giudice dell’esecuzione non può aggiungere alla pattuizione obblighi non pattuiti (Cass. pen. Sez. 1 n. 11593 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma che disciplina la sospensione condizionale della pena ha natura sostanziale, poiché l’istituto incide direttamente sull’esecuzione della pena, pur essendo ad essa estraneo. Pertanto, l’obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero, introdotto dall’art. 165, quinto comma, cod. pen., si applica solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 25 Cost. e dell’art. 2 cod. pen. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non può introdurre d’ufficio nell’accordo un obbligo non pattuito, anche se previsto dalla legge, essendo la sua scelta limitata al rigetto della richiesta. Il giudice dell’esecuzione, la cui funzione è meramente suppletiva, non può porre rimedio all’omissione del giudice della cognizione, introducendo un obbligo non contemplato dalle parti, poiché ciò modificherebbe il nucleo dell’accordo. L’intervento del giudice dell’esecuzione è limitato agli aspetti meramente attuativi di un percorso riabilitativo già disposto in sentenza.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14 aprile 2025, su istanza del Pubblico Ministero, disponeva che un soggetto, condannato con sentenza di applicazione della pena per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-septies cod. pen. alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, partecipasse con cadenza almeno bisettimale a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni deputati alla prevenzione e al recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Il giudice dell’esecuzione riteneva obbligatoria la sottoposizione al percorso, ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen., osservando che la definizione di termini e modalità poteva essere disposta anche in sede esecutiva. Avverso l’ordinanza, la difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge, non essendo emendabile in sede esecutiva l’omessa previsione in dispositivo, e il vizio di motivazione per la mancata risposta alle eccezioni sollevate con l’incidente di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, esaminando preliminarmente la data di consumazione del reato, risalente al periodo tra l’autunno 2011 e l’agosto 2013. In tal periodo, la disposizione dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. non era ancora vigente, essendo stata introdotta dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, in vigore dal successivo 9 agosto. Richiamando le Sezioni Unite n. 5352 del 2024, la Corte ha escluso che la sospensione condizionale della pena possa essere ricondotta alla nozione di pena, qualificandola come istituto che incide sull’esecuzione, con la conseguenza che la norma che la disciplina ha natura sostanziale. L’applicazione retroattiva della norma, operata dal giudice dell’esecuzione, è risultata quindi in violazione dell’art. 2 cod. pen.
A sostegno della decisione, la Corte ha aggiunto un’ulteriore ragione di illegittimità. Ha richiamato le Sezioni Unite n. 10 del 1993, secondo cui, nel procedimento di applicazione della pena su istanza delle parti, il giudice non può subordinare la sospensione condizionale all’adempimento di un obbligo non previsto nell’accordo, e le più recenti Sezioni Unite n. 23400 del 2022, che hanno escluso che il giudice possa integrare d’ufficio l’accordo scegliendo il contenuto degli obblighi connessi ex lege al beneficio, dovendo in mancanza di pattuizione rigettare la richiesta.
Nel caso di specie, le parti non avevano pattuito l’obbligo di partecipazione ai percorsi di recupero e la sentenza di applicazione della pena non conteneva alcuna condizione. La Corte ha precisato che l’obbligo, pur essendo obbligatorio nell’an, riserva margini di discrezionalità del giudice circa la durata e le modalità, elementi che non possono essere introdotti nella pattuizione senza il consenso delle parti.
Quanto al potere del giudice dell’esecuzione, la Corte ha escluso che tale organo, avendo funzione suppletiva, possa modificare il nucleo dell’accordo, risultando non pertinente il precedente invocato dal giudice a quo, che riguardava l’ipotesi in cui la subordinazione era stata già disposta in sentenza e la questione era limitata alla definizione dei termini attuativi. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio.
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Nota della Redazione
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