Rinnovazione dibattimentale in appello e rigetto implicito: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 9846 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo in caso di accoglimento, mentre può rigettarla anche implicitamente, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. Il rigetto è legittimo quando il quadro probatorio è definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti. La richiesta di rinnovazione deve essere specifica e indicare con precisione il contributo decisivo che la nuova prova potrebbe apportare, non essendo configurabile un obbligo di escussione per testi assenti, i quali possono al più giustificare l’accompagnamento coattivo. La riqualificazione del fatto in un diverso reato deve essere sostenuta da elementi concreti e non da mere suggestioni difensive.
Il Fatto
Il Tribunale di Latina condannava l’imputato per il delitto di ricettazione. La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla deposizione di un teste il cui esame era stato revocato nel corso del giudizio di primo grado. Secondo la difesa, la mancata comparizione del teste avrebbe dovuto condurre, al più, al suo accompagnamento coattivo e la sua escussione avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei fatti in ordine alla disponibilità del capannone. La difesa chiedeva inoltre la riqualificazione del fatto in furto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente la propria decisione sulla richiesta di rinnovazione solo quando la accoglie. Nel caso di rigetto, invece, la motivazione può essere anche implicita, qualora gli elementi probatori già acquisiti siano sufficienti a supportare la decisione di condanna assunta dalla Corte territoriale.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva considerato ampiamente provata la responsabilità dell’imputato, ritenendo superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio. Tale valutazione, seppur non accompagnata da una motivazione esplicita sulla richiesta di rinnovazione, costituisce un’implicita e legittima reiezione della stessa.
La Corte ha inoltre rilevato la genericità della richiesta difensiva. La difesa, infatti, non aveva indicato con precisione quale elemento significativo e determinante sarebbe potuto emergere dalla deposizione del teste, del quale non era stato neppure specificato il grado di parentela o il rapporto con il capannone oggetto di contestazione. Tale genericità preclude la configurabilità di un vizio di motivazione sulla mancata assunzione della prova.
Infine, è stata ritenuta inammissibile anche la richiesta di riqualificazione del fatto nel delitto di furto, alla quale la Corte di merito aveva già fornito una risposta adeguata, escludendo la sussistenza dei relativi presupposti con una motivazione priva di vizi logici o giuridici. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00.
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Nota della Redazione
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